Diffusione di messaggi pubblicitari all’interno del territorio del Comune di Mondovì, a mezzo di sistemi di altoparlanti fissi o posizionati su autoveicoli.
La propaganda sonora a fini elettorali è disciplinata dall’art. 7 delle Legge 130/75.
Articoli 23, comma 8 e 155, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, Nuovo Codice della Strada
Articolo 59, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 28, Regolamento di Polizia Urbana, delibera C.C. 7 maggio 2003, n. 15 e modifiche successive
Articolo 90, Piano generale degli impianti per la disciplina e l’installazione dei mezzi pubblicitari ed affissionali, delibera C.C. 30 dicembre 2004, n. 70 e s.m.i.
Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, delibera C.C. 20 giugno 2005, n. 26 e s.m.i.
Legge 4 aprile 1956, n. 212, Norme per la disciplina della propaganda elettorale
Articolo 7, Legge 24 aprile 1975, n. 130, Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali
Articolo 19 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria
Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese - Sportello Unico Polivalente.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il funzionario che prende in carico la richiesta presentata allo sportello ovvero pervenuta a mezzo fax/PEC.
Tel. 0174/559211
Fax 0174/559232
info@comune.mondovi.cn.it
PEC comune.mondovi@postecert.it
Modalità di avvio, modulistica e allegati
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere presentata utilizzando il modello M-PB002 preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo comune.mondovi@postecert.it, oppure a mezzo fax, raccomandata a.r. o direttamente allo Sportello Unico del Comune di Mondovì.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato
E’ possibile ottenere informazioni e chiarimenti contattando il responsabile del procedimento, come sopra individuato.
Termini di conclusione del procedimento
L’attività può essere iniziata immediatamente, una volta presentata la SCIA al Comune, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L. 241/1990.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti normativi per l’avvio dell’attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Decorso il predetto termine, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
È fatto salvo il potere dell’amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
In caso di esito positivo dei controlli circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti normativi, alla SCIA non fa seguito alcun provvedimento o atto da parte dell’Amministrazione.
Contro l’eventuale provvedimento di adeguamento dell’attività alla normativa vigente o di divieto di prosecuzione della stessa è possibile esperire, alternativamente:
- ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi delle disposizioni del codice del processo amministrativo (cpa), di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.
Servizio on Line
Il procedimento può essere avviato per via telematica con la trasmissione della domanda/dichiarazione e della documentazione necessaria con le seguenti modalità:
- via PEC all’indirizzo: comune.mondovi@postecert.it
- via posta elettronica ordinaria all’indirizzo: info@comune.mondovi.cn.it
Tale procedura è consentita ad una delle seguenti condizioni, ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale:
- che la domanda/dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
- che la copia della dichiarazione/domanda recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica agli indirizzi sopra specificati.
Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione
Versamento del CANONE SULLA PUBBLICITÀ come da regolamento comunale, da effettuare prima della presentazione della SCIA, contattando preventivamente il responsabile del procedimento per la quantificazione dell’importo dovuto in base alle caratteristiche dell’attività che si intende svolgere (nr. giorni di pubblicità, nr. mezzi utilizzati, ecc.).