Sono soggette a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le forme speciali di vendita di seguito descritte.
- Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, che deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via (c.d. SPACCI INTERNI).
- Vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di APPARECCHI AUTOMATICI.
La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
Nel caso in cui la vendita mediante apparecchi automatici sia svolta in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica, l'avvio dell'attività è soggetto ad un'unica SCIA commerciale da presentare al SUAP del comune della Regione nel quale l'esercente intende avviare l'attività. Le successive installazioni e cessazioni di distributori automatici sono comunicate periodicamente e direttamente all'ASL competente per territorio, in relazione al comune in cui sono dislocati gli apparecchi, nel solo caso in cui gli stessi distribuiscano prodotti alimentari.
- Vendita al dettaglio per CORRISPONDENZA, o tramite TELEVISIONE o altri SISTEMI DI COMUNICAZIONE, incluso il COMMERCIO ELETTRONICO a mezzo internet.
È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
- Vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il DOMICILIO DEI CONSUMATORI.
Il titolare dell’impresa che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita. L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti di onorabilità; il tesserino deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria
Sportello Unico Attività Produttive
Responsabile del procedimento
Istruttore direttivo Greco Paolo
E-mail paolo.greco@comune.mondovi.cn.it
Tel. 0174/559933
comune.mondovi@postecert.it
al predetto responsabile è possibile rivolgersi nei seguenti orari: martedì dalle 08,30 alle 12,30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00.
Modalità di avvio, modulistica e allegati
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distributori automatici
vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore
vendita al dettaglio mediante sistemi di comunicazione
vendita al dettaglio in spacci interni
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato
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Termini di conclusione del procedimento
L’attività può essere iniziata immediatamente, una volta presentata la SCIA al SUAP, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L. 241/1990.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti normativi per l’avvio dell’attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
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