RILASCIO AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI (A.U.A.) EX D.P.R. 59/2013

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
20 Giugno 2020

L’Autorizzazione Unica Ambientale costituisce una forma specifica di autorizzazione introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, tesa a semplificare gli adempimenti amministrativi-ambientali mediante incorporamento in un unico titolo di diverse autorizzazioni ambientali previste dalle normative di settore (per esempio D. Lgs. 152/2006, singole fonti Regionali).

Il procedimento viene azionato su istanza di parte diretta al S.U.A.P., che agisce da intermediario unico sia per le imprese che per le altre P.A.; l’A.U.A. può essere richiesta dalle piccole e medie imprese (ex D.M. 18 aprile 2005), da tutti i titolari di impianti non ricadenti all’interno della disciplina A.I.A (Autorizzazione Integrata Ambientale) oppure che non siano sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Con D.P.C.M. 08 maggio 2015 è stato adottato un modello unico nazionale per la richiesta di A.U.A.

Descrizione del procedimento e riferimenti normativi al seguente link

Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile del procedimento

Istruttore direttivo Greco Paolo
E-mail paolo.greco@comune.mondovi.cn.it
Tel. 0174/559933

comune.mondovi@postecert.it

al predetto responsabile è possibile rivolgersi nei seguenti orari: martedì dalle 08,30 alle 12,30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00.

Modalità di avvio, modulistica e allegati

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Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

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Termini di conclusione del procedimento

L’attività può essere iniziata esclusivamente in caso di esito favorevole della domanda, con emissione dell’Autorizzazione.

La procedura di rilascio dell’A.U.A. è disciplinata dall’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013; in particolare entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il S.U.A.P. su segnalazione dell’autorità competente può chiedere all’impresa interessata di integrare la documentazione presentata, indicando gli elementi mancanti e il termine entro il quale produrre le integrazioni. In questo caso il termine per il rilascio dell’A.U.A. è sospeso fino al deposito dei procedimenti richiesti ai sensi dell’art. 2 c. 7 della L. n. 241/1990, ed in caso di inottemperanza da parte dell’impresa, l’istanza di rilascio si intende archiviata. In caso di complessità dei documenti da presentare, l’impresa può chiedere una proroga del termine per depositarla.

In caso di adozione dell’autorizzazione finale, il Comune può adottare comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies della L. 241/1990, ovvero sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione del titolo autorizzativo, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

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Servizio on Line

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Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

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Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

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Ultimo aggiornamento

Giovedi 02 Maggio 2024