SCIA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
31 Marzo 2014

Sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al Comune competente per territorio le seguenti vicende degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

  • nuova apertura
  • trasferimento di sede
  • subingresso per trasferimento della proprietà o della gestione dell’azienda/ramo aziendale;
  • variazioni di superficie di somministrazione (aumento/riduzione).

La SCIA deve essere presentata anche nel caso di avvio di una nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;
d) al domicilio del consumatore;
e) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;
f) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
g) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
h) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

L'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

I locali devono essere conformi alle disposizioni di cui al D.M. 564/92 (sorvegliabilità dei locali), a quelle di pubblica sicurezza di cui al Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza ed alle norme in materia di prevenzione incendi e rispondere alle vigenti norme e disposizioni igienico-sanitarie.

Nei casi di nuova apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di somministrazione occorre rispettare le disposizioni di cui agli artt. 6 (vocazione urbanistica del territorio comunale), 7 (individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici), 8 (fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), 9 (regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità), 10 (regolamentazione degli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali), 11 (prescrizioni particolari) della Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85- 13268 e s.m.i.

Il trasferimento di sede di un esercizio, all’interno di un medesimo addensamento commerciale o della medesima localizzazione commerciale, non è soggetto alle disposizioni riguardanti il fabbisogno di parcheggi, le aree di sosta, l’impatto sulla viabilità a condizione che la superficie di somministrazione non subisca variazioni in aumento rispetto a quella autorizzata.

Criteri per l’insediamento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, approvati con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 16/1/2012.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 19/04/2018, recante «D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268 Indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande - art. 8 - monetizzazione del fabbisogno di posti a parcheggio per gli esercizi ubicati negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali urbane – Provvedimenti»

Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile del procedimento

Istruttore direttivo Grossardi Danila
E-mail danila.grossardi@comune.mondovi.cn.it
Tel. 0174/559932

comune.mondovi@postecert.it

al predetto responsabile è possibile rivolgersi nei seguenti orari: martedì dalle 08,30 alle 12,30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00.

Modalità di avvio, modulistica e allegati

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Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

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Termini di conclusione del procedimento

L’attività può essere iniziata immediatamente, una volta presentata la SCIA al SUAP, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L. 241/1990.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti normativi per l’avvio dell’attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

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Servizio on Line

Sportello Unico per le Attività Produttive

Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

Nel caso di nuova apertura, trasferimento di sede o ampliamento della superficie di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicata in un addensamento commerciale (A1, A3, A4) o in una localizzazione commerciale urbana (L1), è ammessa la monetizzazione del fabbisogno di posti a parcheggio, alle condizioni specificate dall’art. 7 comma 14 dei Criteri comunali.

Le tariffe di monetizzazione (costo unitario in €/mq., da moltiplicare per 26 mq. per ciascun parcheggio derivante dal calcolo del fabbisogno) sono recate dal provvedimento della Giunta comunale sopra richiamato ed il relativo ammontare deve essere corrisposto contestualmente alla presentazione della SCIA al SUAP.

Eventuali pagamenti a mezzo tesoreria comune di Mondovì, IBAN IT66C0311146480000000034351.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 02 Maggio 2024