L'apertura di un'agenzia di affari è subordinata alla previa Segnalazione Certificata d’Inizio Attività al Comune competente per territorio.
Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
A titolo esemplificativo rientrano in tale definizione le seguenti fattispecie: agenzia per organizzazione di congressi, riunioni, feste; agenzia per la compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere; agenzia per la compravendita - esposizione di cose usate od oggetti d’arte o di antiquariato su mandato di terzi; agenzia per il disbrigo di pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni; agenzia di pubblicità.
Ai sensi dell'art. 163 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 112/1998 le attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni necessitano della comunicazione al Questore competente per territorio.
Gli esercenti le pubbliche agenzie sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari e la tabella delle operazioni riportante le relative tariffe, permanentemente affissa nei locali dell'agenzia in modo visibile.
Gli esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere compensi maggiori di quelli indicati nelle tariffe nè compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro valido documento di riconoscimento.
Il registro deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione. Il registro deve essere conservato dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.
Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria
Sportello Unico Attività Produttive
Responsabile del procedimento
Istruttore direttivo Grossardi Danila
E-mail danila.grossardi@comune.mondovi.cn.it
Tel. 0174/559932
comune.mondovi@postecert.it
al predetto responsabile è possibile rivolgersi nei seguenti orari: martedì dalle 08,30 alle 12,30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00.
Modalità di avvio, modulistica e allegati
link
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato
link
Termini di conclusione del procedimento
L’attività può essere iniziata immediatamente, una volta presentata la SCIA al SUAP, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L. 241/1990.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti normativi per l’avvio dell’attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
link
Servizio on Line
Sportello Unico per le Attività Produttive
Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione
IBAN per Pagamenti Informatici