RILASCIO O PROROGA CARTA D’IDENTITÀ

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
26 Giugno 2020

Rilascio o proroga della carta d’identità a cittadini residenti o dimoranti nel Comune di Mondovì.

La validità delle C.I. rilasciate nel periodo 26.6.2003 – 25.6.2008  può essere prorogata di 5 anni con la semplice apposizione di un timbro. Tuttavia, la proroga non è considerata valida per l’espatrio da parte delle autorità di frontiera di vari Paesi esteri; il Ministero dell’Interno ha consigliato, in caso di espatrio, di procedere alla sostituzione del documento da prorogare o già prorogato con il rilascio di una nuova carta d’identità. Nessun problema si pone quando il documento viene usato sul territorio nazionale.

Art. 3 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”

Artt. 288 e seguenti  R.D. 6 maggio 1940, n. 635, “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza”

Art. 3 Legge 21 novembre 1967 n. 1185 “Norme sui passaporti”

Art. 35 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

Circolare MIACEL 15 marzo 1995 n. 4

Circolare Ministero Interno n. 23/2010 e Circolare Prefettura di Cuneo 9/8/2010 Prot. 32970/1.13.4/Area II

Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Dipartimento Segreteria Generale - Servizi al Cittadino

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il funzionario delegato dal Sindaco di volta in volta addetto al servizio di rilascio delle carte d'identità.

Tel. 0174/559209

Fax 0174/559232

info@comune.mondovi.cn.it

comune.mondovi@postecert.it

Modalità di avvio, modulistica e allegati

Presentazione di istanza verbale direttamente allo Sportello Unico del Comune di Mondovì, con le modalità e negli orari indicati al seguente link, con la documentazione di cui all’allegato 1.

Fino ai 18 anni, ai fini dell’espatrio, è richiesto il consenso dei genitori.

Se il richiedente è sottoposto a tutela, il consenso all’espatrio dovrà essere sottoscritto dal tutore.

Se, per impedimento fisico,  l’interessato non può presentarsi allo Sportello, un addetto si recherà al suo domicilio per l’identificazione e la sottoscrizione del documento, previamente stampato sulla base di richiesta scritta su Mod. M-AN017 presentata da altra persona.

Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

E’ possibile ottenere informazioni e chiarimenti contattando il responsabile del procedimento, come sopra individuato.

Termini di conclusione del procedimento

Il rilascio è immediato per i residenti; per i non residenti la durata è legata ai tempi di risposta del Comune di residenza.

La carta d’identità conserva validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alle seguenti scadenze:

  • dieci anni dalla data del rilascio,  per le persone maggiorenni
  • cinque anni dalla data del rilascio, per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni
  • tre anni dalla data del rilascio, per i minori di età inferiore a 3 anni.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso l'eventuale provvedimento di diniego del rilascio della carta d'identità, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Cuneo entro e non oltre 30 giorni dalla data della notifica ovvero, in alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione.

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Servizio on Line

Non vi sono al momento servizi on line legati a questo procedimento

Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

€uro 5,42  (di cui € 5,16 per rimborso stampati ed € 0,26 per diritti di segreteria) da versare in contanti o tramite POS al momento del rilascio del documento.

Nessun onere in caso di proroga della validità.

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Ai sensi dell’art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento sopra indicato, l’interessato può rivolgersi al Dirigente del Dipartimento Segreteria Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Ultimo aggiornamento

Martedi 04 Marzo 2025