Rilascio o proroga della carta d’identità a cittadini residenti o dimoranti nel Comune di Mondovì.
La validità delle C.I. rilasciate nel periodo 26.6.2003 – 25.6.2008 può essere prorogata di 5 anni con la semplice apposizione di un timbro. Tuttavia, la proroga non è considerata valida per l’espatrio da parte delle autorità di frontiera di vari Paesi esteri; il Ministero dell’Interno ha consigliato, in caso di espatrio, di procedere alla sostituzione del documento da prorogare o già prorogato con il rilascio di una nuova carta d’identità. Nessun problema si pone quando il documento viene usato sul territorio nazionale.
Art. 3 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”
Artt. 288 e seguenti R.D. 6 maggio 1940, n. 635, “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza”
Art. 3 Legge 21 novembre 1967 n. 1185 “Norme sui passaporti”
Art. 35 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
Circolare MIACEL 15 marzo 1995 n. 4
Circolare Ministero Interno n. 23/2010 e Circolare Prefettura di Cuneo 9/8/2010 Prot. 32970/1.13.4/Area II
Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria
Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il funzionario delegato dal Sindaco di volta in volta addetto al servizio di rilascio delle carte d'identità.
Tel. 0174/559209
Fax 0174/559232
info@comune.mondovi.cn.it
comune.mondovi@postecert.it
Modalità di avvio, modulistica e allegati
Presentazione di istanza verbale direttamente allo Sportello Unico del Comune di Mondovì, con le modalità e negli orari indicati al seguente link, con la documentazione di cui all’allegato 1.
Fino ai 18 anni, ai fini dell’espatrio, è richiesto il consenso dei genitori.
Se il richiedente è sottoposto a tutela, il consenso all’espatrio dovrà essere sottoscritto dal tutore.
Se, per impedimento fisico, l’interessato non può presentarsi allo Sportello, un addetto si recherà al suo domicilio per l’identificazione e la sottoscrizione del documento, previamente stampato sulla base di richiesta scritta su Mod. M-AN017 presentata da altra persona.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato
E’ possibile ottenere informazioni e chiarimenti contattando il responsabile del procedimento, come sopra individuato.
Termini di conclusione del procedimento
Il rilascio è immediato per i residenti; per i non residenti la durata è legata ai tempi di risposta del Comune di residenza.
La carta d’identità conserva validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alle seguenti scadenze:
- dieci anni dalla data del rilascio, per le persone maggiorenni
- cinque anni dalla data del rilascio, per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni
- tre anni dalla data del rilascio, per i minori di età inferiore a 3 anni.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Avverso l'eventuale provvedimento di diniego del rilascio della carta d'identità, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Cuneo entro e non oltre 30 giorni dalla data della notifica ovvero, in alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione.
.
Servizio on Line
Non vi sono al momento servizi on line legati a questo procedimento
Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione
€uro 5,42 (di cui € 5,16 per rimborso stampati ed € 0,26 per diritti di segreteria) da versare in contanti o tramite POS al momento del rilascio del documento.
Nessun onere in caso di proroga della validità.
Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia
Ai sensi dell’art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento sopra indicato, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.