CITTADINANZA ITALIANA DI STRANIERO DICIOTTENNE NATO IN ITALIA

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
01 Maggio 2021

I cittadini stranieri nati in Italia ed ivi legalmente residenti, senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore età possono divenire italiani a seguito di dichiarazione resa,  tra i diciotto e i diciannove anni di età, all’ufficiale dello stato civile.

Pertanto, l’interessato che sia in possesso dei requisiti ex lege richiesti potrà  rivolgersi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza ed esprimere la propria volontà all’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/1992.

Tale dichiarazione dovrà rendersi perentoriamente entro il compimento del diciannovesimo anno di età; diversamente, qualora tale termine venga inutilmente lasciato decorrere senza che la citata dichiarazione sia stata resa, non sarà più possibile usufruire della qui trattata forma di acquisto agevolato della cittadinanza italiana.

La procedura prevede, inoltre, il versamento, a favore del Ministero dell’Interno DLCI – Cittadinanza, della somma di euro 250,00.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI UTILI

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza” e s.m.i.;

Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” e s.m.i.;

Legge 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile” e s.m.i.;

Art. 33 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazione dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, e s.m.i.;

D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 “Regolamento di esecuzione della Legge n. 91/1992” e s.m.i.;

D.M. 5 aprile 2002 “Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l’informatizzazione degli archivi dello stato civile” e s.m.i.;

Art. 6 D.M. 27 febbraio 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici” e s.m.i.;

Regolamento dello Stato Civile: guida all’applicazione. Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile – Edizione 2014;

Circolare Ministero dell’Interno n. K60.1 del 5 gennaio 2007;

Circolare Ministero dell’Interno n. 22 del 7 novembre 2007.

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese.

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è l’ufficiale dello stato civile di volta in volta assegnatario della pratica.

E-mail: info@comune.mondovi.cn.it - PEC: comune.mondovi@postecert.it .

Tel.: 0174/559233 - 233 – Fax: 0174/559232.

 

MODALITÀ DI AVVIO, MODULISTICA E ALLEGATI

L’ufficiale dello stato civile competente a ricevere la dichiarazione di cui all’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/1992 è quello operante nel comune di residenza dell’interessato.

Per avviare la procedura occorre presentarsi personalmente presso l’Ufficio di Stato Civile – Sportello Unico Polivalente del Comune di Mondovì  (C.so Statuto 15 – Palazzo Comunale, piano terra), munito di un valido documento di riconoscimento e, ad eccezione dei cittadini comunitari, di regolare permesso di soggiorno.

Documenti necessari:

  • modulo M-SC016Acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 2, Legge n. 91/1992 – Dichiarazione requisiti”, reperibile sul sito istituzionale dell’ente o presso l’Ufficio di Stato Civile, debitamente compilato e sottoscritto;
  • ricevuta di avvenuto versamento della somma di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno DLCI - Cittadinanza.

 

MODALITÀ DI OTTENIMENTO DI INFORMAZIONI SUI PROCEDIMENTI IN CORSO DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Richiesta telefonica o tramite e-mail al responsabile del procedimento.

 

TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Ricevuta la dichiarazione dell’interessato intesa all’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/1992 ed acquisita la documentazione occorrente (modulo M-SC016 “Acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 2, Legge n. 91/1992 – Dichiarazione requisiti”, debitamente compilato e sottoscritto, e ricevuta di versamento della somma di euro 250,00), l’ufficiale di stato civile provvede immediatamente all’iscrizione nel registro “Degli atti di cittadinanza” della citata dichiarazione.

L’ufficiale di stato civile si riserva, tuttavia, di verificare, successivamente, la veridicità della dichiarazione espressa  ovvero la sussistenza dei requisiti ex lege richiesti. All’esito dell’istruttoria viene redatto formale atto di accertamento a firma del Sindaco. Nell’ipotesi in cui tale accertamento abbia esito positivo, l’acquisto della cittadinanza italiana dispiegherà efficacia retroattiva al giorno successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione. Nel caso, invece, di accertamento negativo per insussistenza dei requisiti verrà disposta l’esclusione dell’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge 91/1992.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni dalla data di iscrizione nel registro “Degli atti di cittadinanza” della dichiarazione resa dall’interessato.

 

STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

In caso di silenzio dell’amministrazione, l’interessato può rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo (vedi oltre) ovvero agire in via giurisdizionale chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

 

SERVIZIO ON LINE

Non vi sono al momento servizi on line legati a questo procedimento.

 

ONERI E PAGAMENTI, MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

La procedura prevede il versamento della somma di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Cittadinanza.

 

SOGGETTO A CUI È ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

Nel caso di mancata conclusione del procedimento, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese perché concluda il procedimento attraverso la struttura competente.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 02 Maggio 2024