La cittadinanza italiana può essere concessa a stranieri a condizione che ricorrano i requisiti previsti dalla Legge n. 91/1992. In particolare, può - tra gli altri - concedersi a stranieri:
- residenti in Italia da almeno 10 anni (nel caso di extracomunitari) o da 4 anni (nel caso di comunitari);
- coniugi di cittadini italiani residenti in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio ovvero tre anni se residenti all’estero (termini ridotto della metà in presenza di figli della coppia, anche adottivi)
L’istanza va presentata alla Prefettura territorialmente competente in base al comune di residenza; pertanto, se residenti nel Comune di Mondovì, la domanda deve inoltrarsi alla Prefettura di Cuneo).
Il decreto di concessione della cittadinanza italiana, emesso dal Presidente della Repubblica o dal Prefetto, appurata la sussistenza dei requisiti ex lege richiesti, viene notificato all’interessato il quale, entro il termine perentorio di 6 mesi, dovrà rendere il giuramento, se residente in Italia, dinanzi all'ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza (in vigore dal 16/08/1992).
D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è l’ufficiale dello stato civile di volta in volta assegnatario della pratica.
MODALITÀ DI AVVIO, MODULISTICA E ALLEGATI
Per avviare la procedura presso il Comune di Mondovì occorre presentarsi personalmente presso lo Sportello Unico Polivalente, previo appuntamento, munito di un valido documento di identità e della seguente documentazione:
- originale del decreto di concessione della cittadinanza, unitamente alla relata di notifica della Prefettura;
- modulo M-SC015 "Istanza per rendere giuramento di cittadinanza e dichiarazione relativa alla presenza di figli minori conviventi", reperibile sul sito istituzionale dell’ente o presso l’Ufficio di Stato Civile, debitamente compilato, sottoscritto e corredato di n.1 marca da bollo da € 16,00;
- atto di nascita in originale debitamente tradotto e legalizzato del richiedente e di eventuali figli minori conviventi se nati all’estero.
MODALITÀ DI OTTENIMENTO DI INFORMAZIONI SUI PROCEDIMENTI IN CORSO DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI
Richiesta telefonica o tramite e-mail al responsabile del procedimento.
TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni (120 giorni nel caso di figli minori) dalla data di presentazione dell’istanza per rendere giuramento di cittadinanza, fermo restando che il giuramento va comunque prestato entro e non oltre sei mesi dalla notifica del decreto.
STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
In caso di silenzio dell’amministrazione, l’interessato può rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo (vedi oltre) ovvero agire in via giurisdizionale chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
SERVIZIO ON LINE
Non vi sono al momento servizi on line legati a questo procedimento.
ONERI E PAGAMENTI, MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE
E’ prevista l’applicazione di n. 1 marca da bollo da € 16,00 sul modulo M-SC0015 "Istanza per rendere giuramento di cittadinanza e dichiarazione relativa alla presenza di figli minori conviventi" (ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Allegato A – Tariffa)
SOGGETTO A CUI È ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA