COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
30 Aprile 2021

Ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76 avente ad oggetto “Regolamentazione delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” l’unione civile si costituisce tra due persone maggiorenni dello stesso sesso e deve essere preceduta dalla richiesta di costituzione resa con processo verbale dinanzi all’ufficiale di Stato Civile.

Gli interessati possono chiedere la costituzione dell’unione civile in qualunque comune italiano, indipendentemente dalla loro residenza.

Condizioni necessarie per costituire l’unione civile:

  • ETA’: compimento del diciottesimo anno di età;
  • MANCANZA di pronunce di INTERDIZIONE PER INFERMITA’ DI MENTE;
  • LIBERTA’ DI STATO;
  • MANCANZA DI RAPPORTI DI PARENTELA O AFFINITA’ nei limiti di cui all’art. 87 c.c.;
  • DELITTO: non deve essere stata pronunciata condanna per omicidio, anche solo tentato, sul coniuge o sulla persona unita civilmente dell’altra persona.

L’unione civile è costituita pubblicamente, nella casa comunale o in altro luogo all’uopo predisposto, dal Sindaco o da un suo delegato o, su richiesta, da un cittadino italiano che sia titolare dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale purché  non sia incompatibile per rapporti di parentela o affinità ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 396/2000 con i richiedenti.

Le parti possono dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali e possono inoltre dichiarare di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. L’indicazione in merito al cognome non comporterà comunque alcuna variazione anagrafica.

L’ufficiale celebrante, nella veste di ufficiale di Governo, raccoglie le manifestazioni di volontà dei due richiedenti integrandole con le proprie dichiarazioni. In particolare, dà lettura, alla presenza dei due testimoni, dei commi 11 e 12 dell'articolo  1  della  legge 20 maggio 2016, n. 76, riceve il consenso dei due richiedenti e li dichiara uniti civilmente. Il relativo atto viene immediatamente redatto e sottoscritto dalle due persone unite civilmente, dai testimoni e dall’ufficiale celebrante.

 

Riferimenti normativi utili

  • Legge n. 76 del 20 maggio 2016, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (G.U. n. 118 del  21/05/2016)
  • D.Lgs. n. 5 del 19 gennaio 2017, “Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c) della Legge 20 maggio 2016, n. 76” (G.U. Serie Generale n  22 del 27/01/2017)
  • D.Lgs. n. 7 del 19 gennaio 2017, “Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76” (G.U. Serie Generale n  22 del 27/01/2017)
  • D.M. 27/02/2017, “Modifiche al decreto del Ministero dell'Interno in data 27 febbraio 2001, frontespizio e fogli dei registri di unioni civili, approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, disposizioni finali”;
  • Circolare del Ministero dell’Interno n. 05/19 del 28 maggio 2019, “Sentenza Corte Costituzionale n . 212/18. Stato civile – Disciplina del cognome comune nelle unioni civili – Variazioni anagrafiche
  • D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento di stato civile” e s.m.i.;
  • Legge 31 maggio 1995, n. 218, “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” e s.m.i.

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria

Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese.

 

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è l’ufficiale di Stato Civile di volta in volta assegnatario della pratica.

E-mail: info@comune.mondovi.cn.it - PEC: comune.mondovi@postecert.it

Tel.: 0174/559233 – Fax: 0174/559232

 

Modalità di avvio, modulistica e allegati

Per richiedere la costituzione dell’unione civile, occorre preliminarmente presentare, anche mediante trasmissione via fax (0174.559.232) o posta elettronica (comune.mondovi@postecert.it), all’ufficiale di Stato Civile il modulo M-SC018 di “Dichiarazione requisiti per la costituzione di unione civile”, reperibile sul sito istituzionale dell’ente o presso l’ufficio di stato civile – Sportello Unico Polivalente – C.so Statuto 15 – 12084 Mondovì (CN), debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i richiedenti, unitamente alla copia dei relativi documenti di identità.

La costituzione dell’unione civile si articola in due fasi:

Processo verbale

Ricevuto il modulo sopra indicato l’Ufficiale di Stato Civile fissa, in accordo con i due richiedenti, un appuntamento per la sottoscrizione del processo verbale di costituzione dell’unione civile.

Nel giorno prestabilito le parti dovranno presentare:

  • documenti d’identità in corso di validità
  • nel caso di cittadino/i straniero/i nulla osta all’unione civile rilasciato dall’autorità estera straniera del paese di origine, in regola con le disposizioni vigenti in materia di legalizzazione e traduzione.

 

L’Ufficiale di Stato Civile, entro 30 giorni dalla data di redazione del processo verbale, svolgerà l’istruttoria accertando l’inesistenza di impedimenti di legge.

 

Costituzione unione civile

Per procedere alla costituzione dell’unione civile occorre preliminarmente presentare,all’ufficiale dello stato civile, con le modalità sopra indicate, il modulo M-SC009 di “Richiesta di costituzione unione civile-prenotazione sala”, reperibile sul sito istituzionale dell’ente o presso l’ufficio di stato civile – Sportello Unico Polivalente – C.so Statuto 15 – 12084 Mondovì (CN).

Tale richiesta deve essere inoltrata all’ufficio competente almeno 30 giorni lavorativi precedenti la data prescelta per la costituzione ovvero almeno 45 giorni nel caso in cui gli unendi intendano far costituire la loro unione da un qualsiasi cittadino italiano avente i requisiti necessari.

Qualora entrambi gli unendi o uno solo di essi non conoscano la lingua italiana, occorre altresì procedere alla nomina di un interprete che gli unendi vorranno preventivamente indicare all’ufficiale di stato civile.

A scelta degli interessati l’unione civile può essere costituita nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale o in una delle sale dell’antico “Palazzo di Città” sito in Piazza Maggiore, secondo gli orari e le tariffe stabiliti nel Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, anch’esso reperibile sul sito istituzionale dell’ente.

Nel giorno prestabilito si procede alla costituzione dell’unione e all’immediata successiva redazione dell’atto.

Dell’avvenuta costituzione dell’unione l’ufficiale di stato civile provvederà a dare comunicazione all’ufficio anagrafe del comune di residenza degli uniti civilmente nonché all’ufficio di stato civile dei comuni ove sono stati registrati gli atti di nascita degli stessi per la relativa annotazione.

Documenti necessari:

  • documento di identità valido dei richiedenti;
  • documento di identità valido dei testimoni;

nel caso di unione civile su delega, anche:

  • delega del comune di residenza;

nel caso di costituzione di unione civile in imminente pericolo di vita, anche:

  • certificazione medica attestante una situazione di effettivo pericolo per la vita dell’interessato con contestuale specificazione che la stessa non ha, tuttavia, compromesso la sua capacità intellettiva;

nel caso per la costituzione di unione civile sia previsto il pagamento di una tariffa, anche:

  • ricevuta di avvenuto pagamento.

 

Modalità di ottenimento di informazioni sui procedimenti in corso da parte dei soggetti interessati

Richiesta telefonica o tramite e-mail al responsabile del procedimento.

 

Termini di conclusione del procedimento

La costituzione dell’unione civile dovrà avvenire entro i 180 giorni successivi dal termine delle verifiche di inesistenza di cause impeditive che dovranno essere espletate comunque entro 30 giorni dalla sottoscrizione del processo verbale.

 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

In caso di silenzio dell’amministrazione, l’interessato può rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo (vedi oltre) ovvero agire in via giurisdizionale chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Servizio on line

Non vi sono al momento servizi on line legati a questo procedimento.

Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

La costituzione dell’unione civile è un’attività istituzionale gratuita - nei limiti specificati dal Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili - e ha luogo, di norma, nei giorni lavorativi, durante il normale orario di servizio dell’ufficio di stato civile, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio e con la disponibilità dei locali e del celebrante.

Il servizio deve ritenersi a pagamento, secondo gli importi indicati nell’Allegato A del citato Regolamento comunale, qualora si tratti di unendi non residenti ovvero di unione civile celebrata presso l’Antico Palazzo di Città o fuori orario di servizio.

L’eventuale pagamento dovrà effettuarsi a mezzo procedura pago PA.

 

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Nel caso di mancata conclusione del procedimento, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese perché concluda il procedimento attraverso la struttura competente.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 02 Maggio 2024