Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia (S.C.I.A.)

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
21 Maggio 2020

Ai sensi dell'articolo 22 del  D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a)  gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;

b)  gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c)   gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.

2.  Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell’agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

2-bis.  Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

Ai sensi dell'articolo 23 del  D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

a)  gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b)   gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c)  gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 del  D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie

La presentazione della S.C.I.A. edilizia, non comporta da parte dell'amministrazione comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa S.C.I.A., divenuta efficace nei termini di legge. Il professionista (tecnico abilitato) asseverante la segnalazione agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ex artt. 359 e 481 del Codice Penale, assumendosene le relative responsabilità.
Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo deve presentare la S.C.I.A. prima dell'effettivo inizio dei lavori

Rif.: Artt. 22, 23 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Dipartimento Tecnico Area Gestione del Territorio - responsabile Arch. Carmela Masillo

Responsabile del procedimento

Istruttore tecnico Geom. MariaGrazia Salvatico

e-mail mariagrazia.salvatico@comune.mondovi.cn.it

tel. 0174/559239

Soggetto competente all’adozione dei provvedimenti

Dipartimento Tecnico Area Gestione del Territorio - responsabile Arch. Carmela Masillo

tel. 0174/559237

Modalità di avvio, modulistica e allegati

Dal 01/07/2017 la Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia – S.C.I.A. deve essere presentata unicamente per via telematica tramite il portale dello Sportello Unico digitale Edilizia (SUE), utilizzando i modelli reperibili nella sezione "Istanze" - sottosezione "Modulistica".

Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

Telefonando (0174/559239), inviando una mail  (mariagrazia.salvatico@comune.mondovi.cn.it) nei seguenti orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00/8,30 alle ore 12,30/13,00 e dalle ore 13,30/14,00 alle ore 17,00/17,30; giovedì dalle ore 8,00/8,30 alle ore 13,30/14,00; sabato dalle ore 8,00/8,30 alle ore 13,00/13,30.

Approfondimenti che esulano dalla semplice informazione possono essere trattati, previo appuntamento, con il Responsabile del procedimento che riceve presso il Dipartimento Tecnico Area Gestione del Territorio, nella giornata del sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Termini di conclusione del procedimento

L’attività edilizia rientrante negli interventi di cui all'articolo 22  del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 può essere iniziata immediatamente, una volta presentata la SCIA  corredata di tutta la documentazione necessaria e nel caso di vincoli  dall’ottenimento  degli  eventuali atti  di assenso. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l’amministrazione competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il Comune, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.

L’attività edilizia rientrante negli interventi di cui all’articolo 23 del  D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 può essere iniziata trascorsi 30 giorni dalla presentazione della SCIA corredata di tutta la documentazione necessaria e nel caso di vincoli dall’ottenimento  degli  eventuali  atti  di  assenso. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la segnalazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia

Servizio on Line

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia – S.C.I.A. deve essere presentata per via telematica tramite il portale dello Sportello Unico digitale Edilizia (SUE), utilizzando i modelli reperibili nella sezione "Istanze" - sottosezione "Modulistica".

Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

Tipo: Pagamento spontaneo inserendo nel campo “Ente”: Comune di Mondovì selezionare la voce: “DIRITTI SEGRETERIA URBANISTICA”

  • Contributo di costruzione nei casi previsti.

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Segretario Generale

tel. 0174/559250

Ultimo aggiornamento

Giovedi 02 Maggio 2024