CREMAZIONE

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
14 Agosto 2020

La cremazione è una particolare forma di trattamento del cadavere che consiste nella sua combustione e conseguente riduzione in ceneri.

La pratica della cremazione è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte del Comune di decesso che deve assicurare il rispetto della volontà del defunto risultante da:

- disposizione testamentaria, indifferentemente nella forma del testamento olografo o dell’atto notarile pubblico o segreto;

- iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri degli associati;

- dichiarazione resa, con atto scritto, dai familiari del de cuius.

Le ceneri derivanti dalla cremazione, previa autorizzazione del Comune ove è avvenuto il decesso e sempre nel rispetto della volontà del defunto, potranno - conformemente alla normativa ivi vigente - essere disperse in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri, in natura o in aree private all’aperto, acquisito il consenso dei proprietari, e comunque non nei centri abitati, ovvero conservate all’interno di un’urna cineraria che potrà essere tumulata, interrata o affidata ai familiari.

Riferimenti normativi utili

Artt. 74 – 78 Codice Civile;

Artt. 78 – 81 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e s.m.i.;

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile” e s.m.i.;

Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e s.m.i.;

Art. 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179” e s.m.i.;

Art. 14 Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa”;

Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa”;

Circolare Ministero dell’Interno 1° settembre 2004, n. 37 “Manifestazione della volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del D.P.R. 445/2000”;

Legge Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri” e s.m.i.;

Art. 10 Legge Regione Piemonte 3 agosto 2011, n. 15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)” e s.m.i.;

Art. 30 D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)” e s.m.i.;

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 5 ottobre 1994 e s.m.i.

Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è l’ufficiale dello stato civile di volta in volta assegnatario della pratica.

E-mail: info@comune.mondovi.cn.it - PEC: comune.mondovi@postecert.it

Tel.: 0174/559913 - 233 – Fax: 0174/559232

Modalità di avvio, modulistica e allegati

Il soggetto competente all’emissione del provvedimento di autorizzazione alla cremazione è l’ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso ovvero, nel caso di cremazione di resti mortali, del comune in cui gli stessi sono stati esumati o estumulati.

L’autorizzazione de qua si configura quale atto avente natura amministrativa e, pertanto, è soggetta, al pari della relativa istanza, all’imposta di bollo.

Per avviare la procedura occorre presentare all’ufficiale dello stato civile competente il modulo M-SC013 di “Istanza di autorizzazione alla cremazione” o, nel caso si intenda domandare contestualmente anche l’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione delle relative ceneri, il modulo M-SC014 di “Istanza di autorizzazione alla cremazione e affidamento/dispersione di ceneri”,  reperibili sul sito istituzionale dell’ente o presso l’Ufficio di Stato Civile – Sportello Unico Polivalente  – C.so Statuto 15 – 12084 Mondovì (CN), debitamente compilati e sottoscritti, nel primo caso, indifferentemente da un familiare del defunto o dal titolare dell’Impresa di Onoranze Funebri all’uopo incaricata, nel secondo caso, unicamente dal familiare.

Documenti necessari:

- documento di identità del firmatario;

- marca da bollo del valore di euro 16,00 per il rilascio della relativa autorizzazione; 

- documentazione attestante la volontà alla cremazione del defunto:

a) disposizione testamentaria del defunto, salvo il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione      autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria;
b) oppure: nel caso di iscrizione del defunto ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri degli associati, dichiarazione scritta, datata e sottoscritta dal de cuius da cui risulti la volontà del medesimo di essere cremato, debitamente convalidata dal presidente dell’associazione;
c) oppure: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, modello M-SC003, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la  volontà del defunto alla cremazione resa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi, sottoscritta avanti al funzionario addetto al ricevimento ovvero trasmessa unitamente a copia di un valido un documento di identità;

- certificazione redatta dal medico curante o dal medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, contenente altresì il parere favorevole alla cremazione

nel caso di morte improvvisa o sospetta, anche:

- nulla osta alla cremazione dell’autorità giudiziaria

nel caso di defunto straniero, anche:

- nulla osta alla cremazione rilasciato dalle autorità nazionali del defunto, debitamente legalizzato dalla competente Prefettura, fatte salve eventuali esenzioni previste da Convenzioni o accordi internazionali.

I soggetti legittimati ad esprimere la volontà del defunto alla cremazione vanno identificati, secondo quanto disposto dall’art. 79 del D.P.R. n. 285/1990, sulla base di un criterio esclusivo, nel senso che in via prioritaria è il coniuge, anche se in stato di separazione legale e fino a quando il matrimonio non risulti sciolto o ne siano cessati gli effetti civili attraverso una sentenza passata in giudicato ed annotata a margine dell’atto di matrimonio. In mancanza del coniuge subentrano i parenti in linea retta e collaterale individuati secondo gli artt. 74 e ss. del codice civile fino al sesto grado. Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, è necessaria la manifestazione di volontà della maggioranza assoluta dei parenti. Devono, invece, ritenersi esclusi gli affini.

 


Non necessaria nel caso di cremazione di resti mortali.

Non necessario nel caso di cremazione di resti mortali.

Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

Richiesta telefonica o tramite e-mail al responsabile del procedimento.

Termini di conclusione del procedimento

Acquisita la documentazione necessaria e verificatane la regolarità, l’ufficiale di stato civile - responsabile del procedimento - redige e rilascia il provvedimento di autorizzazione alla cremazione.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

In caso di silenzio dell’amministrazione, l’interessato può rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo (vedi oltre) ovvero agire in via giurisdizionale chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Servizio on Line

Non vi sono al momento servizi on line legati a questo procedimento

Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

Il procedimento prevede, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Allegato A – Tariffa), l’applicazione di una marca da bollo del valore di euro 16,00 che dovrà essere consegnata all’ufficiale dello stato civile - responsabile del procedimento - nel momento in cui viene depositata la relativa istanza per il rilascio dell’autorizzazione (art. 4).

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Nel caso di mancata conclusione del procedimento, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese perché concluda il procedimento attraverso la struttura competente.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 02 Maggio 2024