TRASPORTO FUNEBRE E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
20 Giugno 2020

Redatto l’atto di morte, il Comune ove è avvenuto il decesso, acquisita la documentazione necessaria,  provvede al rilascio dell’autorizzazione al trasporto funebre e, salvo il caso in cui sia stata domandata la cremazione della salma, anche del permesso di seppellimento ovvero, alternativamente, dell’autorizzazione all’inumazione (seppellimento nella nuda terra) o dell’autorizzazione alla tumulazione (seppellimento in opere murarie).

Nell’ambito del trasporto funebre si possono distinguere le seguenti tipologie:

-   il trasporto che si svolge interamente in un unico Comune, quando il luogo del decesso ed il luogo di   sepoltura sono situati nel territorio dello stesso Comune;

-   il trasporto che interessa due o più Comuni, quando il luogo del decesso è diverso dal luogo di sepoltura e, in alcuni casi, anche da quello dove si svolgono le onoranze funebri o le pratiche di cremazione;

-   il trasporto all’estero.

Riferimenti normativi utili

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e s.m.i.;

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile” e s.m.i.;

Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa”;

Legge Regione Piemonte 3 agosto 2011, n. 15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)” e s.m.i.;

D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)”;

Artt. 5 e 7 Delibera di Giunta Regionale 13 gennaio 2014, n. 13-7014;

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 5 ottobre 1994 e s.m.i.

Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è l’ufficiale dello stato civile di volta in volta assegnatario della pratica.

E-mail: info@comune.mondovi.cn.it - PEC: comune.mondovi@postecert.it

Tel.: 0174/559913 - 233 – Fax: 0174/559232

Modalità di avvio, modulistica e allegati

L’autorizzazione al trasporto funebre - dal luogo di decesso al luogo di deposito della salma, delle ceneri o dei resti mortali - deve sempre essere rilasciata anche quando il trasporto viene effettuato interamente sul territorio comunale.

Il soggetto competente all’emissione di tale provvedimento è l’ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso il quale, salvo il caso in cui venga domandata la cremazione della salma, provvede altresì al contestuale rilascio del permesso di seppellimento. Nel caso, invece, di resti mortali l’autorizzazione al trasporto viene rilasciata dall’ufficiale di stato civile del comune in cui tali resti sono stati esumati o estumulati.

L’autorizzazione de qua si configura quale atto avente natura amministrativa e, pertanto, è soggetta, al pari della relativa istanza, all’imposta di bollo.

Per avviare la procedura occorre presentare all’ufficiale dello stato civile i moduli di “Istanza di autorizzazione al trasporto di salma/ceneri/resti mortali sul territorio nazionale/all’estero” (M-SC007/M-SC008) reperibili sul sito istituzionale dell’ente o presso l’Ufficio di Stato Civile – Sportello Unico Polivalente  – C.so Statuto 15 – 12084 Mondovì (CN), debitamente compilato e sottoscritto da un familiare del defunto o dal titolare dell’Impresa di Onoranze Funebri a ciò incaricata.

Documenti necessari:

- n. 1 marca da bollo del valore di euro 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione;

nel caso di trasporto all’estero di salma,  anche:

- certificazione dell’A.S.L. attestante l’avvenuta osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 285/1990[1];

nel caso di trasporto di salma in stato non aderente alla Convenzione di Berlino o di trasporto all’estero di ceneri/resti mortali, anche:

- nulla osta all’estradizione di salma/ceneri/resti mortali rilasciato dall’autorità consolare dello stato di destinazione, debitamente legalizzato dalla competente prefettura, fatte salve eventuali esenzioni previste da convenzioni o accordi internazionali;

nel caso di rilascio contestuale del permesso di seppellimento:

- certificato necroscopico redatto dal medico dell’A.S.L.;

- la scheda di morte I.S.T.A.T., predisposta in duplice copia, nella quale viene denunciata la causa di morte;

- nel caso di segni o indizi di reato, anche: nulla osta alla sepoltura rilasciato dall’Autorità Giudiziaria.

 


[1] Per il trasporto di ceneri o resti mortali non sono richieste le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

Richiesta telefonica o tramite e-mail al responsabile del procedimento.

Termini di conclusione del procedimento

Acquisita la documentazione necessaria e verificatane la regolarità, l’ufficiale di stato civile delegato forma il decreto di autorizzazione - eventualmente comprensivo del permesso di seppellimento - che rilascia all’incaricato al trasporto il quale provvede poi a consegnarlo ai servizi cimiteriali del Comune di destinazione. Tale autorizzazione è, inoltre, comunicata al Comune ove la salma eventualmente sosta per ricevere le onoranze.

Nell’ipotesi, invece, di trasporto all’estero, dell’emessa autorizzazione si dovrà informare l’autorità  consolare e la polizia di frontiera interessate.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

In caso di silenzio dell’amministrazione, l’interessato può rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo (vedi oltre) ovvero agire in via giurisdizionale chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Servizio on Line

Non vi sono al momento servizi on line legati a questo procedimento.

Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

Il procedimento prevede, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Allegato A – Tariffa), l’applicazione di una marca da bollo del valore di euro 16,00 che dovrà essere consegnata all’ufficiale dello stato civile - responsabile del procedimento - nel momento in cui viene depositata la relativa istanza per il rilascio dell’autorizzazione (art. 4). È prevista l’applicazione di un’ulteriore marca da bollo del valore di euro 16,00 nell’ipotesi in cui la salma venga trasferita all’estero in quanto, in tal caso, l’autorizzazione al seppellimento è redatta quale provvedimento distinto dall’autorizzazione al trasporto funebre.

Per ogni trasporto effettuato sul territorio comunale è, inoltre, dovuto il pagamento di un diritto fisso pari ad euro 120,00, il quale potrà essere versato in contanti, tramite POS ovvero con bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Mondovì al seguente link.

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Nel caso di mancata conclusione del procedimento, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese perché lo concluda attraverso la struttura competente.

 

Ultimo aggiornamento

Giovedi 02 Maggio 2024