L’atto di morte viene formato nel Comune in cui tale evento si è verificato e, pertanto, la dichiarazione di morte deve essere resa, non oltre le 24 ore, all’ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso ovvero, nel caso in cui tale luogo risulti ignoto, del Comune ove il cadavere è stato deposto.
Ricevuta la denuncia di morte, l’ufficiale di stato civile competente provvede alla formazione dell’atto di morte, redatto nell’apposito registro “Degli atti di morte”, previamente vidimato dal Prefetto o da un suo delegato e tenuto presso l’ufficio in duplice originale.
Precisamente, l’atto di morte formato a seguito di denuncia di morte viene iscritto:
- nella parte I, nel caso di dichiarazione di morte resa da un congiunto, un convivente, un delegato della famiglia o, in mancanza, da una persona informata del decesso, direttamente all’ufficiale dello stato civile relativamente a decessi avvenuti, per cause naturali, presso una privata abitazione o un albergo o locale pubblico, oppure, sempre per cause naturali, sulla pubblica via quando, comunque, non sia intervenuta l’Autorità Giudiziaria;
- nella parte II serie B, nel caso di avvisi, notizie o denunce relativi a decessi verificatisi in ospedali, case di cura o di riposo, collegi, istituti o qualsiasi altro stabilimento posti nel Comune, nonché a fronte di comunicazioni pervenute da magistrati o ufficiali di polizia giudiziaria nell’ipotesi di morte violenta.
La dichiarazione di morte si configura, quindi, quale comunicazione ufficiale del decesso e l’atto di morte costituisce il documento che fa prova, fino a querela di falso, di ciò che l’ufficiale dello stato civile attesta essere avvenuto alla sua presenza (la dichiarazione) o dallo stesso compiuto.
Terminata la redazione dell’atto, l’ufficiale di stato civile:
- comunica l’avvenuto decesso all’ufficiale d’anagrafe qualora il Comune di decesso sia lo stesso di quello di residenza del defunto;
- effettua l’annotazione di decesso a margine dell’atto di nascita, qualora il Comune di decesso sia lo stesso di quello di nascita, ovvero, qualora si tratti di Comuni diversi, informa dell’avvenuto decesso l’ufficiale di stato civile del Comune depositario dell’atto di nascita affinché provveda ad eseguire l’annotazione;
- trasmette copia dell’atto di morte all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza del defunto qualora lo stesso sia diverso da quello in cui si è verificato il decesso affinché provveda alla trascrizione.
Artt. 136 e 137 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 “Ordinamento dello stato civile” e s.m.i.;
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile” e s.m.i.;
Artt. 16 - 18 D.M. 27 febbraio 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”;
D.M. 5 aprile 2002 “Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l’informatizzazione degli archivi dello stato civile”;
Regolamento dello Stato Civile: guida all’applicazione. Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile – Edizione 2012;
Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa”;
Circolare Ministero dell’Interno 12 aprile 2002, n. 5 “Inoltro atti di stato civile concernenti cittadini stranieri al Ministero Affari Esteri per la successiva trasmissione alle Rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia”;
Circolare Ministero dell’Interno 7 giugno 2007, n. 30 “Interpretazione art. 77 del D.P.R. n. 396/2000. Autorizzazione al seppellimento della salma”.
Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria
Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è l’ufficiale dello stato civile di volta in volta assegnatario della pratica.
E-mail: servizicittadinoimprese@comune.mondovi.cn.it
Tel.: 0174/559913 – Fax: 0174/559232
Modalità di avvio, modulistica e allegati
Il soggetto competente alla redazione dell’atto è l’ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso ovvero, nel caso in cui tale luogo risulti ignoto, del luogo dove il cadavere è stato deposto, il quale, ricevuti la dichiarazione di morte o l’avviso di decesso, provvede alla formazione dell’atto.
La denuncia di morte va resa all’ufficiale di stato civile tempestivamente, entro il termine ordinatorio di 24 ore dal decesso, onde consentire il puntuale espletamento di tutti gli adempimenti connessi.
I soggetti legittimati a rendere tale dichiarazione sono:
- nel caso in cui il decesso si sia verificato, per causa naturale, presso una privata abitazione, a prescindere che sia o meno la dimora propria del defunto, oppure un albergo, un locale pubblico o anche sulla pubblica via – ma senza l’intervento dell’Autorità giudiziaria: i congiunti, i conviventi, i soggetti dagli stessi delegati ovvero qualsiasi altra persona che sia informata dell’avvenuto decesso (cd. dichiarazione verbale);
- nel caso il decesso si sia verificato in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento: il direttore o altro soggetto delegato (cd. avviso di morte).
La dichiarazione verbale deve essere resa innanzi all’ufficiale di stato civile e, pertanto, occorre all’uopo presentarsi personalmente presso l’ufficio di Stato Civile – Sportello Unico Polivalente – C.so Statuto 15 – 12084 Mondovì (CN) durate gli orari di apertura.
L’avviso di morte, redatto e sottoscritto dal direttore della struttura in cui si è verificato il decesso ovvero da un suo delegato, deve essere trasmesso all’ufficio. Tuttavia, come emerge da una prassi ormai consolidata, lo stesso può altresì essere presentato all’ufficiale di stato civile direttamente dal soggetto delegato dai familiari del defunto all’espletamento delle pratiche funebri.
All’ufficiale dello stato civile devono altresì essere presentati il certificato necroscopico e la scheda I.S.T.A.T. contenente la specifica indicazione della causa di morte.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato
Richiesta telefonica o tramite e-mail al responsabile del procedimento.
Termini di conclusione del procedimento
Ricevuta la denuncia di morte, l’ufficiale di stato civile provvede tempestivamente alla formazione dell’atto di morte.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
In caso di silenzio dell’amministrazione, l’interessato può rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo (vedi oltre) ovvero agire in via giurisdizionale chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Servizio on Line
Non vi sono al momento servizi on line legati a questo procedimento.
Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione
Non sono previsti oneri e pagamenti per questo procedimento.
Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia
Nel caso di mancata conclusione del procedimento, l’interessato può rivolgersi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, perché concluda il procedimento attraverso la struttura competente.