ATTO DI NASCITA

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
29 Dicembre 2016

Ogni persona acquista, con la nascita, la capacità giuridica che mantiene fino al momento in cui cessa di esistere.

La nascita deve, pertanto, essere registrata presso l’ufficio di stato civile previa comunicazione a quest’ultimo dell’avvenuto evento.

La dichiarazione di nascita deve essere resa entro 10 giorni dal parto all’ufficiale di stato civile del comune di nascita o di residenza dei genitori ovvero, in caso di residenze diverse, del comune di residenza della madre, salvo differente accordo tra i genitori. Decorso il termine di 10 giorni, la denuncia di nascita dovrà essere resa dando specifica motivazione delle ragioni del ritardo che, tuttavia, verrà segnalato al Procuratore della Repubblica.

Al momento della dichiarazione di nascita dovrà essere indicato il nome che verrà assegnato al bambino, da scegliere nel rispetto della normativa vigente. In particolare, risulta vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. Il prenome può contemplare più prenomi, fino ad un massimo di tre, eventualmente separati da virgola sebbene soltanto i prenomi indicati prima della virgola verranno riportati negli estratti e nei certificati. Il bambino assumerà il cognome del padre o del genitore che per primo lo ha riconosciuto. I nomi stranieri attribuiti a bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con l’estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome. Con riferimento ai nati da genitori stranieri, il cognome sarà quello dichiarato al momento della denuncia di nascita in conformità alla normativa del paese di appartenenza.

Ricevuta la dichiarazione, l’ufficiale di stato civile competente provvede alla formazione dell’atto di nascita, redatto nell’apposito registro “Degli atti di nascita”, previamente vidimato dal Prefetto o da un suo delegato, tenuto presso l’ufficio in duplice originale.

Precisamente, l’atto di nascita formato a seguito di dichiarazione resa dai genitori viene iscritto:

- nella parte I serie A, nel caso di dichiarazione di nascita resa entro il termine di 10 giorni dal parto (il giorno dell’evento non viene computato nel calcolo del periodo prescritto);

- nella parte I serie B, nel caso di dichiarazione di nascita resa oltre il termine di legge.

Terminata la redazione dell’atto, l’ufficiale di stato civile provvede ad informare dell’avvenuta nascita l’ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza dei genitori affinché provveda agli adempimenti di competenza tra cui, in primis, l’iscrizione del neonato all’anagrafe della popolazione residente.

Codice Civile, Titolo VII “Della Filiazione”;

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile” e s.m.i.;

Artt. 8 - 12 D.M. 27 febbraio 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”;

D.M. 5 aprile 2002 “Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l’informatizzazione degli archivi dello stato civile”;

Legge 31 maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” e s.m.i.;

Regolamento dello Stato Civile: guida all’applicazione. Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile – Edizione 2012;

Circolare Ministero di Grazia e Giustizia 25 marzo 1988, n. 1/50 “Pluralità dei prenomi”;

Circolare Ministero dell’Interno 1° giugno 2007, n. 27 “Interpretazione degli articoli 34 e 35 del d.P.R. n. 396/2000. Scelta dell’indicazione del nome”.

Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è l’ufficiale dello stato civile di volta in volta assegnatario della pratica.

E-mail: servizicittadinoimprese@comune.mondovi.cn.it

Tel.: 0174/559913 – Fax: 0174/559232

Modalità di avvio, modulistica e allegati

Il soggetto competente alla redazione dell’atto è l’ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuta la nascita o del Comune di residenza dei genitori ovvero, in caso di residenze diverse, del comune di residenza della madre, salvo differente accordo tra i genitori. Nel caso di bambino nato morto o nato vivo ma deceduto prima della dichiarazione di nascita quest’ultima deve essere resa esclusivamente all’ufficiale di stato civile del Comune dove è avvenuta la nascita.

La dichiarazione di nascita deve essere resa entro 10 giorni dal parto all’ufficiale di stato civile competente; decorso il termine di 10 giorni, la denuncia di nascita dovrà essere resa dando specifica motivazione delle ragioni del ritardo.

I soggetti legittimati a rendere tale dichiarazione sono i genitori e precisamente:

- indifferente il padre o la madre, se uniti in matrimonio;

- il genitore che intende effettuare il riconoscimento, se non uniti in matrimonio; nel caso in cui entrambi i genitori desiderino procedere al riconoscimento, sia il padre che la madre dovranno provvedere a rendere e a sottoscrivere la dichiarazione.

La dichiarazione deve essere resa innanzi all’ufficiale di stato civile occorrendo all’uopo presentarsi personalmente presso l’ufficio di Stato Civile – Sportello Unico Polivalente  – C.so Statuto 15 – 12084 Mondovì (CN) durante gli orari di apertura.

Documenti necessari:

- documento di identità valido dei dichiaranti;

- attestazione di nascita, rilasciata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto;

in alternativa: constatazione di avvenuto parto qualora la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario che, tuttavia, è intervenuto nelle ore immediatamente successive all’evento;

in alternativa: dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, dal dichiarante la nascita qualora lo stesso non sia in grado di esibire né l’attestazione di avvenuta nascita, né la constatazione di parto;

nel caso di genitori non uniti in matrimonio, anche:

- dichiarazione resa da entrambi i genitori innanzi all’ufficiale dello stato civile attestante l’assenza di impedimenti al riconoscimento (processo verbale);

nel caso di genitori minori degli anni 16, anche:

- autorizzazione al riconoscimento emessa dal Tribunale.

L’ufficiale di stato civile competente provvede così alla redazione dell’atto di nascita.

Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

Richiesta telefonica o tramite e-mail al responsabile del procedimento.

Termini di conclusione del procedimento

Ricevuta la dichiarazione di nascita, l’ufficiale di stato civile provvede alla formazione dell’atto di nascita.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

In caso di silenzio dell’amministrazione, l’interessato può rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo (vedi oltre) ovvero agire in via giurisdizionale chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Servizio on Line

Non vi sono al momento servizi on line legati a questo procedimento.

Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

Non sono previsti oneri e pagamenti per questo procedimento

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Nel caso di mancata conclusione del procedimento, l’interessato può rivolgersi al Sindaco, quale ufficiale di stato civile, perché concluda il procedimento attraverso la struttura competente.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 02 Maggio 2024