I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura davanti all'ufficiale di stato civile è rivolta, in via esclusiva, a tutte quelle coppie che:
- non abbiano figli minori;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
I figli sopra indicati sono quelli in comune tra i coniugi, non ostando, invece, l'eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti.
Riferimenti normativi utili
Art. 12 D.L. 12 settembre 2014, n. 132 «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 10 novembre 2014, n. 162
Decreto del Ministro dell’Interno 9 dicembre 2014
Legge 1 dicembre 1970, n. 898 «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio»
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127»
Legge 6 maggio 2015, n. 55 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi"
Codice civile, artt. 149 e ss.
Circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali n. 19/2014 del 28/11/2014
Circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali n. 21/2014 del 10/12/2014
Circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali n. 6/2015 del 24/04/2015
Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria
Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è l’ufficiale dello stato civile di volta in volta assegnatario della pratica.
e-mail info@comune.mondovi.cn.it - PEC: comune.mondovi@postecert.it
Tel. 0174/559233 – fax 0174/559232
Modalità di avvio, modulistica e allegati
Per avviare la procedura occorre presentare, all’ufficiale dello stato civile il modulo di “Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile. Dichiarazione requisiti” (M-SC005), reperibile sul sito istituzionale dell’ente o presso l’Ufficio di Stato Civile – Sportello Unico Polivalente – C.so Statuto 15 – 12084 Mondovì (CN), debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i coniugi, unitamente alla copia dei relativi documenti di identità, di persona ovvero ai seguenti recapiti:
- fax 0174/559232
- mail comune.mondovi@postecert.it
Acquisita la documentazione occorrente, l'ufficiale di stato civile, nel giorno concordato, riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio, secondo le condizioni pattuite; si procederà quindi alla compilazione e sottoscrizione dell'accordo, nonché alla fissazione di un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso, non prima però di 30 giorni.
Alla data del secondo appuntamento (decorsi almeno 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per confermare l'accordo.
I 30 giorni sono richiesti dalla normativa ai fini di un eventuale ripensamento e valutazione degli effetti dell'accordo stipulato.
La mancata comparizione nel giorno concordato varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell'accordo.
Durante il procedimento e/o all’atto della stipula dell’accordo, i coniugi possono farsi assistere da uno o più avvocati, quale facoltà e non obbligo.
Ai fini del divorzio, occorre che:
- sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale dei coniugi, protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale;
- sia stata omologata la separazione consensuale, protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale;
- sia stata conclusa una convenzione di negoziazione assistita da avvocati per la soluzione consensuale di separazione personale, trascorsi almeno sei mesi dalla data certificata;
- sia stato concluso un accordo di separazione personale innanzi all’Ufficiale di Stato Civile, trascorsi almeno sei mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo.
Il procedimento davanti all’USC può portare ad un accordo di natura consensuale, che però non può avere ad oggetto patti di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano i passaggi di proprietà dell’abitazione principale, l’uso delle casa coniugale, altre utilità economiche tra i coniugi dichiaranti).
Non rientra in tali patti (ed è pertanto ammissibile in sede di accordo) l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.
Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).
Documenti necessari:
- documento di identità;
- autocertificazione requisiti su modello M-SC005;
- nel caso di divorzio: sentenza di separazione, provvedimento di omologazione separazione consensuale (qualora tali provvedimenti siano stati emessi da meno di un anno ai fini della verifica della decorrenza dei termini previsti per la stipula dell’accordo).
- nel caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio: sentenza di separazione, verbale e provvedimento di omologazione separazione consensuale, sentenza di divorzio, convenzione di negoziazione assistita da avvocati contenenti le disposizioni oggetto di modificazione.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato
Richiesta telefonica o tramite e-mail al responsabile del procedimento
Termini di conclusione del procedimento
Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di redazione dell’atto contenente l’accordo di separazione o scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo concorde richiesta delle parti volta ad ottenere un termine maggiore.
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia dell’accordo stipulato innanzi all’USC si avrà con la conferma dello stesso, effettuata non prima di 30 giorni dalla firma.
L'accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
In caso di silenzio dell’amministrazione decorso il termine sopra citato, l’interessato può rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo (vedi oltre) ovvero agire in via giurisdizionale chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Servizio on Line
Non vi sono al momento servizi on line legati a questo procedimento.
Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione
Il procedimento davanti all'ufficiale di stato civile prevede la corresponsione di un diritto fisso pari ad Euro 16,00 (Deliberazione Giunta comunale n. 225 del 4/12/2014), da versare esclusivamente a mezzo avviso di pagamento PagoPa; la ricevuta dovrà essere esibita all'atto della firma dell'accordo davanti all'ufficiale di stato civile.
Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento sopra indicato, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso la struttura competente.