RILASCIO TITOLO DI SOGGIORNO A CITTADINO COMUNITARIO

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
17 Settembre 2016

Rilascio titolo di soggiorno a cittadino EU che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, sia esso già residente o meno nel Comune di Mondovì.

Ai cittadini dell’Unione Europea sono equiparati, agli effetti del D.Lgs. 30/2007, i cittadini della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di S.Marino.

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente

Legge  7 agosto 1990,  n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

 

Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è l'Ufficiale d'Anagrafe delegato dal Sindaco che prende in carico la richiesta di rilascio dell'attestazione di iscrizione anagrafica.

Tel. 0174/559209

Fax 0174/559232

info@comune.mondovi.cn.it

comune.mondovi@postecert.it

Modalità di avvio, modulistica e allegati

Presentazione della domanda mod. M-AN014 e della documentazione di cui all’allegato 1 direttamente allo Sportello Unico del Comune di Mondovì ovvero via fax, posta ordinaria o per via telematica, come indicato nella sezione "Servizio on line".

Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

E’ possibile ottenere informazioni e chiarimenti contattando il responsabile del procedimento, come sopra individuato.

Termini di conclusione del procedimento

Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le eventuali sospensioni o interruzioni dei termini ai sensi degli artt. 2 e 10-bis della L. 241/1990.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. 

Contro il silenzio dell’amministrazione l’interessato può chiedere al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del cpa; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Servizio on Line

Il procedimento può essere avviato per via telematica con la trasmissione della domanda/dichiarazione e della documentazione necessaria con le seguenti modalità:

  • via PEC all’indirizzo:  comune.mondovi@postecert.it
  • via posta elettronica ordinaria all’indirizzo:  info@comune.mondovi.cn.it

Tale procedura è consentita ad una delle seguenti condizioni, ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale:

  • che la domanda/dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
  • che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
  • che la copia della dichiarazione/domanda recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica agli indirizzi sopra specificati.

Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

Due  marche da bollo del valore corrente (€ 16,00), di cui una da applicare sull’istanza ed una da applicare sul titolo di soggiorno.

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Ai sensi dell’art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento sopra indicato, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Allegati

Ultimo aggiornamento

Giovedi 02 Maggio 2024