AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELLA SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
20 Giugno 2020

Il procedimento è finalizzato all’adozione di un provvedimento di autorizzazione alla proroga della sospensione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 16 comma 1 lettera b) della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 recante «Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande», secondo il quale è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione, quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, sospende l'attività per un periodo di tempo superiore a dodici mesi.

D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» e s.m.i.
D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive»
Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 recante «Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande»

 

Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile del Servizio

Maria Luisa Mazza

Responsabile del procedimento

Istruttore direttivo Grossardi Danila
E-mail danila.grossardi@comune.mondovi.cn.it
Tel. 0174/559932

comune.mondovi@postecert.it

al predetto responsabile è possibile rivolgersi nei seguenti orari: martedì dalle 08,30 alle 12,30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00.


 

Modalità di avvio, modulistica e allegati

La domanda deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza dei termini della pregressa sospensione temporanea, esclusivamente per via telematica tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), utilizzando il modello elettronico numero 3179 reperibile nella sezione "Modulistica " - "Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande".
Nella domanda, a pena di improcedibilità, deve essere specificata, motivata e comprovata la necessità per la quale si richiede la proroga della sospensione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 16 c. 1 lettera b) della L.R. 29/12/2006 n. 38.
Le domande sono dichiarate automaticamente inammissibili nei seguenti casi:
-    se presentate ad avvenuta decorrenza del periodo di sospensione massima dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande previsto dall’art. 16 comma 1 lettera b) della L.R. 38/2006 o del periodo di sospensione precedentemente autorizzato;
-    se presentate con un anticipo inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di scadenza dei periodi sopra indicati.
 

Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

Richiesta tramite e-mail al responsabile del procedimento

Termini di conclusione del procedimento

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Sono fatte salve le ipotesi di sospensione o interruzione dei termini disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 2 e 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i..
In caso di silenzio dell’amministrazione decorso il termine anzi citato, l’autorizzazione si intende rilasciata (silenzio-assenso), ai sensi dell’art. 20 L. 241/1990.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

In caso di silenzio dell’amministrazione decorso il termine sopra citato, l’interessato può rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo (vedi oltre) ovvero agire in via giurisdizionale chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Contro il provvedimento finale di rigetto della domanda è possibile esperire, alternativamente:
-    ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
-    ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi delle disposizioni del codice del processo amministrativo (cpa), di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

Servizio on Line

Sportello Unico per le Attività Produttive.

Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

Sulla domanda e sull’autorizzazione devono essere apposte rispettivamente n. 1 marca da bollo del valore corrente (€ 16,00).
Per la presentazione telematica, l’interessato deve indicare sulla domanda, nell’apposito spazio, il codice identificativo della marca da bollo utilizzata, provvedendo ad annullarla ed a conservarla nel fascicolo; per quanto concerne la marca da bollo da apporre sull’autorizzazione, dovrà essere comunicato al SUAP, su richiesta dello stesso, il relativo codice identificativo, che verrà annotato sul titolo abilitativo; la marca da bollo dovrà essere quindi annullata e conservata dal richiedente nel fascicolo.
 

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento sopra indicato, l’interessato può rivolgersi al Segretario Generale del Comune di Mondovì perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 02 Maggio 2024