AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
12 Settembre 2015

L’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

L'autorizzazione abilita altresì:

  • alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
  • alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie; le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Salute con apposita ordinanza.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) o del certificato di regolarità contributiva, secondo le regole di cui alla vigente normativa regionale.

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio» e s.m.i.

D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» e s.m.i.

D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive»

L.R. 12 novembre 1999, n. 28 «Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» e s.m.i.

Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002 «Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche»

Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626-3799 «Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica» e s.m.i.

Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e s.m.i. recante «Commercio su area pubblica. Criteri di Giunta Regionale ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dell’art. 11 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28» e s.m.i.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010 e s.m.i. recante «Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica»

 

Decreto Legislativo 26 novembre 2016 n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

 

Regolamento comunale commercio su aree pubbliche al seguente link

 

 

Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile del Servizio

Maria Luisa Mazza

Responsabile del procedimento

Istruttore direttivo Giffoni Adelaide
E-mail adelaide.giffoni@comune.mondovi.cn.it
Tel. 0174/559931

comune.mondovi@postecert.it

al predetto responsabile è possibile rivolgersi nei seguenti orari: martedì dalle 08,30 alle 12,30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00.

Modalità di avvio, modulistica e allegati

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), utilizzando la modulistica reperibile nella sezione Pratiche SUAP - "Modulistica" - "Commercio su aree pubbliche".

 

Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

Attraverso il portale SUAP, sezione “Consultazione on line”

Richiesta tramite e-mail al responsabile del procedimento

Termini di conclusione del procedimento

90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, fatte salve le ipotesi di sospensione o interruzione dei termini disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 2 e 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i..

In caso di silenzio dell’amministrazione decorso il termine anzi citato, l’autorizzazione si intende rilasciata, ai sensi dell’art. 20 L. 241/1990.

 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

In caso di silenzio dell’amministrazione decorso il termine sopra citato, l’interessato può rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo (vedi oltre) ovvero agire in via giurisdizionale chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

Contro il provvedimento finale di rigetto della domanda è possibile esperire, alternativamente:

  • ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  • ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi delle disposizioni del codice del processo amministrativo (cpa), di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

Servizio on Line

Sportello Unico per le Attività Produttive

Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

Sia sulla domanda di rilascio del titolo che sull’autorizzazione deve essere apposta n. 1 marca da bollo del valore corrente (€ 16,00).

Per la presentazione telematica, l’interessato deve indicare sulla domanda, nell’apposito spazio, il codice identificativo della marca da bollo utilizzata, provvedendo ad annullarla ed a conservarla nel fascicolo; per quanto concerne la marca da bollo da apporre sull’autorizzazione, dovrà essere comunicato al SUAP, su richiesta dello stesso, il relativo codice identificativo, che verrà annotato sul titolo abilitativo; la marca da bollo dovrà essere quindi annullata e conservata dal richiedente nel fascicolo.

Non sono dovuti diritti SUAP.

 

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento sopra indicato, l’interessato può rivolgersi al Segretario Generale del Comune di Mondovì perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 02 Maggio 2024