SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
20 Giugno 2020

Lo svolgimento di pubblici spettacoli o trattenimenti - come definiti dagli artt. 68-69 T.U.L.P.S., dalla Circolare Ministero dell’interno 15 febbraio 1951, n. 16 e dal D.M. 19/08/1996 - fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, allo sportello unico per le attività produttive.

Artt. 68, 69 e 80 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Circolare del Ministero dell’Interno 15 febbraio 1951, n. 16, Norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere

Art. 19 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382

D.M. 18 marzo 1996, Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

D.M. 19 agosto 1996, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

D.M. 18 maggio 2007, Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante

Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 17082/114 del 1/12/2009, D.M. 18 maggio 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”. Chiarimenti e indirizzi applicativi

D.M. 13 dicembre 2012, Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante

Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 17082/114 del 11/06/2013, D.M. 13 dicembre 2012. Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi

Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”

Deliberazione C.C. 10 marzo 2014, n. 4, Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2 della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico, per lo svolgimento delle attività che hanno carattere temporaneo e che possono originare rumore o comportano l’impiego di macchinari o impianti rumorosi, consultabile al seguente link:

Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile del Servizio

Maria Luisa Mazza

 

Responsabile del procedimento

Istruttore amministrativo Giffoni Adelaide

E-mail adelaide.giffoni@comune.mondovi.cn.it

Tel. 0174/559931

comune.mondovi@postecert.it

al predetto responsabile è possibile rivolgersi nei seguenti orari: martedì dalle 08,30 alle 12,30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00.

 

Modalità di avvio, modulistica e allegati

Per gli eventi la SCIA deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il portale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), utilizzando i modelli elettronici reperibili nella sezione - "Modulistica” - " consultabile al seguente link

Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

Attraverso il portale SUAP, sezione “Consultare istanze”

Richiesta tramite e-mail al responsabile del procedimento

Termini di conclusione del procedimento

L’attività può essere iniziata immediatamente, una volta presentata la SCIA al SUAP, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L. 241/1990.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il Comune, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.

Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti sopra citati, il Comune adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies della L. 241/1990, ovvero sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dalla data di presentazione della SCIA e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

In caso di esito positivo dei controlli circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti normativi, alla SCIA non fa seguito alcun provvedimento o atto da parte dell’Amministrazione.

Contro l’eventuale provvedimento di adeguamento dell’attività alla normativa vigente o di divieto di prosecuzione della stessa è possibile esperire, alternativamente:

  • ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  • ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi delle disposizioni del codice del processo amministrativo (cpa), di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

Servizio on Line

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Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

Non sono dovuti diritti SUAP.

Allegati

P-AE023.pdf
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Ultimo aggiornamento

Giovedi 02 Maggio 2024