SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ DI NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
14 Agosto 2020

Un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

Possono essere destinati alla locazione senza conducente:

a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentarsi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la SCIA.

Il Comune trasmette, entro cinque giorni, copia della segnalazione certificata di inizio dell'attività al Prefetto.

Il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, può vietare o sospendere l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Il Prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.

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Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile del procedimento

Istruttore direttivo Grossardi Danila
E-mail danila.grossardi@comune.mondovi.cn.it
Tel. 0174/559932

comune.mondovi@postecert.it

al predetto responsabile è possibile rivolgersi nei seguenti orari: martedì dalle 08,30 alle 12,30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00.

Modalità di avvio, modulistica e allegati

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Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

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Termini di conclusione del procedimento

L’attività può essere iniziata immediatamente, una volta presentata la SCIA al SUAP, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L. 241/1990.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il Comune, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

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Servizio on Line

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Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

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Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

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Ultimo aggiornamento

Venerdi 11 Settembre 2020