PROROGA EFFICACIA AUTORIZZAZIONE MEDIA O GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
20 Giugno 2020

Il procedimento è finalizzato all’adozione di un provvedimento di autorizzazione alla proroga dei termini stabiliti dalla normativa statale e regionale per l’apertura al pubblico di una media struttura di vendita (esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 m2) o di una grande struttura di vendita (esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita superiore a 2.500 m2), già in possesso di autorizzazione commerciale rilasciata dal Comune.

Ai sensi dell’art. 22 comma 4 let. a) del D. Lgs. 114/1998, l'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 28/1999, l'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3, delle medie e grandi strutture di vendita, avviene, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall'articolo 22, comma 4 del D.Lgs. 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori due anni per le grandi strutture di vendita e di un anno per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio» e s.m.i.

D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» e s.m.i.

D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive»

L.R. 12 novembre 1999, n. 28 «Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» e s.m.i.

Allegato A alla D.C.R. 29/10/1999, n. 563-13414, come modificato dalla D.C.R. 23/12/2003, n. 347-42514, come modificato dalla D.C.R. 24/03/2006, n. 59-10831, come modificato dalla D.C.R. 20/11/2012, n. 191-43016 «Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» - cosiddetti “Indirizzi e criteri regionali”

D.G.R. n. 43- 29533 del 1 marzo 2000, così come modificata dalla D.G.R. n. 100- 13283 del 3 agosto 2004 – Modifiche ed integrazioni dell’allegato A. e dalla D.G.R. n. 66-13719 del 29 marzo 2010 «Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita»

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2019 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita".

Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile del Servizio

Maria Luisa Mazza

 

Responsabile del procedimento

Istruttore amministrativo Adelaide Giffoni

E-mail adelaide.giffoni@comune.mondovi.cn.it

Tel. 0174/559931

al predetto responsabile è possibile rivolgersi nei seguenti orari: martedì dalle 08,30 alle 12,30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00.

Modalità di avvio, modulistica e allegati

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica utilizzando il modello M-AE035, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza dei termini di legge individuati per l’apertura al pubblico dell’attività commerciale autorizzata.

Il modello deve essere compilato, sottoscritto, acquisito a scanner ed inviato all’indirizzo di PEC comune.mondovi@postecert.it, unitamente a copia di un documento di identità del richiedente ed alla procura speciale debitamente compilata e sottoscritta qualora la documentazione venga presentata da un intermediario (organizzazione di categoria, commercialista, agenzia per le imprese, ecc.).

La domanda, a pena di improcedibilità, deve essere corredata dalla documentazione elencata nell’allegato 1, anch’essa da trasmettere per via telematica.

Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

Richiesta tramite e-mail al responsabile del procedimento

Termini di conclusione del procedimento

Il provvedimento finale è rilasciato entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, fatte salve le ipotesi di sospensione o interruzione dei termini disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 2 e 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i.

In caso di silenzio dell’amministrazione decorso il termine anzi citato, l’autorizzazione si intende rilasciata, ai sensi dell’art. 20 L. 241/1990 (silenzio assenso).

Le domande presentate con un anticipo inferiore a 30 (trenta giorni) rispetto alla data di scadenza dei termini di legge individuati per l’apertura al pubblico dell’attività commerciale autorizzata (ovvero assentiti in forza di precedente proroga) sono dichiarate automaticamente inammissibili, a causa dell’insussistenza di un periodo temporale sufficiente per lo svolgimento dell’istruttoria prima della scadenza dell’efficacia del titolo autorizzativo.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

In caso di silenzio dell’amministrazione decorso il termine sopra citato, l’interessato può rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo (vedi oltre) ovvero agire in via giurisdizionale chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

Contro il provvedimento finale di rigetto della domanda è possibile esperire, alternativamente:

  • ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  • ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi delle disposizioni del codice del processo amministrativo (cpa), di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

Servizio on Line

Il procedimento può essere avviato per via telematica con la trasmissione della domanda e della documentazione necessaria con le seguenti modalità:

-          via PEC all’indirizzo:  comune.mondovi@postecert.it

Tale procedura è consentita ad una delle seguenti condizioni, ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale:

  • che la domanda sia sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
  • che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la domanda sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
  • che la copia della domanda recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo  sopra specificato.

Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

Sulla domanda deve essere apposta n. 1 marca da bollo del valore corrente (€ 16,00).

Per la presentazione telematica, l’interessato deve indicare sulla domanda, nell’apposito spazio, il codice identificativo della marca da bollo utilizzata, provvedendo ad annullarla ed a conservarla nel fascicolo.

Sull’autorizzazione deve essere apposta n. 1 marca da bollo del valore corrente (€ 16,00); a tal fine dovrà essere comunicato al SUAP, su richiesta dello stesso, il relativo codice identificativo, che verrà annotato sul titolo abilitativo; la marca da bollo dovrà essere quindi annullata e conservata dal richiedente nel fascicolo.

 

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento sopra indicato, l’interessato può rivolgersi al Segretario Generale del Comune di Mondovì perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Allegati

M-AE035.pdf
(901.89 KB)

Ultimo aggiornamento

Giovedi 02 Maggio 2024