SCIA MEDIA/GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
29 Giugno 2020

L’apertura di una media struttura di vendita (esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 m2) ovvero di una grande struttura di vendita (esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita superiore a 2.500 m2) sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al Comune competente per territorio, limitatamente alle fattispecie previste dall’art. 15 dei cd. Indirizzi e criteri regionali, di seguito elencate: 

N.

Descrizione fattispecie soggetta a SCIA

Tipo SCIA

1

ampliamento della superficie di vendita entro il limite massimo di 400 mq. e comunque non oltre il limite massimo del 20 per cento della superficie di vendita originaria, anche raggiunto mediante successivi ampliamenti; nel caso di centri commerciali, tali prescrizioni si applicano a ciascuna autorizzazione originaria di media e grande struttura di vendita che li compone, comunque senza superare il limite massimo del 20 per cento della superficie originaria del centro commerciale e fermo restando l’obbligo di non modificare la tipologia di struttura distributiva (art. 15 comma 7 let. b Allegato A D.C.R. 563/1999 e s.m.i.)

SCIA senza asseverazione/attestazione

2

riduzioni, anche reiterate nel tempo, della superficie di vendita originaria delle medie o grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali (art. 15 comma 11 Allegato A D.C.R. 563/1999 e s.m.i.)

SCIA senza asseverazione/attestazione

3

trasferimento di sede degli esercizi commerciali attivi ed operanti, medie strutture e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, in conformità degli articoli 23, 24, 25 e 26, qualora avvenga nell’ambito del medesimo comune e nell’ambito del medesimo addensamento commerciale, della medesima localizzazione urbana ed urbano-periferica non addensata (art. 15 comma 13 let. a Allegato A D.C.R. 563/1999 e s.m.i.)

SCIA corredata da asseverazione o attestazione a norma dell’articolo 19 della Legge 241/1990

4

trasferimento di sede degli esercizi commerciali attivi ed operanti, medie strutture di vendita, compresi i centri commerciali, in conformità degli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 30, qualora avvenga, nell’ambito del medesimo comune, da localizzazioni urbano-periferiche non addensate L2 ad addensamenti commerciali urbani A1, A3 e A4, e/o localizzazioni urbane non addensate L1 (art. 15 comma 13 let. b Allegato A D.C.R. 563/1999 e s.m.i.)

SCIA corredata da asseverazione o attestazione a norma dell’articolo 19 della Legge 241/1990

5

trasferimento delle medie e grandi strutture di vendita attive ed operanti, compresi i centri commerciali, in conformità degli articoli 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27 e 30, nel caso in cui l’esercizio che si intende trasferire sia ubicato esternamente alle zone di insediamento commerciale, così come definite agli articoli 12, 13 e 14 (art. 15 comma 14 Allegato A D.C.R. 563/1999 e s.m.i.)

SCIA corredata da asseverazione o attestazione a norma dell’articolo 19 della Legge 241/1990

6

trasferimento degli esercizi commerciali attivi ed operanti in un centro commerciale, classificato media e grande struttura di vendita, classico o sequenziale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 25, nel caso in cui l'esercizio che si intende trasferire sia ubicato esternamente alle zone di insediamento commerciale così come definite agli articoli 12, 13 e 14 e quando la variazione della superficie di vendita del centro commerciale, anche a seguito di successivi trasferimenti, non superi i limiti di cui ai commi relativi all’ampliamento della superficie originaria autorizzata, o non rientri nei casi disciplinati al comma 6 (art. 15 comma 16 Allegato A D.C.R. 563/1999 e s.m.i.)

SCIA corredata da asseverazione o attestazione a norma dell’articolo 19 della Legge 241/1990

La superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici , servizi.

L’esercizio dell’attività è subordinato al rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa.

Devono inoltre essere rispettati i Criteri comunali adottati ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 114/98 e dell’art. 4 comma 1 della L.R. 28/1999, nonché il regolamento di polizia urbana (in particolare, l’art. 61), le norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie ed in materia di destinazione d’uso.

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio» e s.m.i.

D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» e s.m.i.

Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo»

L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19

D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive»

L.R. 12 novembre 1999, n. 28 «Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» e s.m.i.

Allegato A alla D.C.R. 29/10/1999, n. 563-13414, come modificato dalla D.C.R. 23/12/2003, n. 347-42514, come modificato dalla D.C.R. 24/03/2006, n. 59-10831, come modificato dalla D.C.R. 20/11/2012, n. 191-43016 «Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» - cosiddetti “Indirizzi e criteri regionali”

D.G.R. n. 43- 29533 del 1 marzo 2000, così come modificata dalla D.G.R. n. 100- 13283 del 3 agosto 2004 – Modifiche ed integrazioni dell’allegato A. e dalla D.G.R. n. 66-13719 del 29 marzo 2010 «Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita»

Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”

Deliberazione del Consiglio Comunale 29/04/2019, n. 18 «Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita»

 Regolamento Comunale di Polizia Urbana, art. 61

Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile del Servizio

Maria Luisa Mazza

Responsabile del procedimento

Istruttore Amministrativo Giffoni Adelaide
E-mail adelaide.giffoni@comune.mondovi.cn.it
Tel. 0174/559931

comune.mondovi@postecert.it

al predetto responsabile è possibile rivolgersi nei seguenti orari: martedì dalle 08,30 alle 12,30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00.

Modalità di avvio, modulistica e allegati

La SCIA deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), utilizzando i modelli reperibili nella sezione "Modulistica e richiesta online" ai seguenti link:

SCIA

INTEGRAZIONE SETTORE MERCEOLOGICO

La domanda deve essere corredata della documentazione elencata nell’allegato 1, anch’essa da trasmettere per via telematica tramite il portale SUAP.

 

Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

Attraverso il portale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), sezione “Consultazione on line”

Richiesta tramite e-mail al responsabile del procedimento

Termini di conclusione del procedimento

L’attività può essere iniziata immediatamente, una volta presentata la SCIA al SUAP, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L. 241/1990.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti normativi per l’avvio dell’attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

È fatto salvo il potere dell’amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

In caso di esito positivo dei controlli circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti normativi, alla SCIA non fa seguito alcun provvedimento o atto da parte dell’Amministrazione.

Contro l’eventuale provvedimento di adeguamento dell’attività alla normativa vigente o di divieto di prosecuzione della stessa è possibile esperire, alternativamente:

- ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi delle disposizioni del codice del processo amministrativo (cpa), di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

Servizio on Line

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

Non sono previsti diritti SUAP.

Allegati

Ultimo aggiornamento

Venerdi 25 Settembre 2020