AUTORIZZAZIONE GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
20 Giugno 2020

L’apertura di una grande struttura di vendita (esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita superiore a 2.500 m2) è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, nelle fattispecie previste dall’art. 15 dei cd. Indirizzi e criteri regionali, di seguito elencate:

  • nuova apertura;
  • riduzioni della superficie di vendita che comportano il passaggio da grande a media struttura di vendita;
  • ampliamenti della superficie di vendita eccedenti il limite di mq. 400 nonché il limite del 20 per cento della superficie di vendita originaria, anche raggiunti attraverso successivi ampliamenti;
  • ridefinizione della composizione interna dei centri commerciali, classificati medie e grandi strutture di vendita;
  • la modifica o l’aggiunta, anche reiterate nel tempo, di settore merceologico di un’autorizzazione originaria per grande struttura di vendita;
  • trasferimento di sede (ad eccezione dell’ipotesi in cui esso avvenga nell’ambito del medesimo comune e nell’ambito del medesimo addensamento commerciale, della medesima localizzazione urbana ed urbano-periferica non addensata).

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa.

Devono inoltre essere rispettati i Criteri comunali adottati ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 114/98 e dell’art. 4 comma 1 della L.R. 28/1999.

Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di una grande struttura di vendita si applica altresì al centro commerciale, definito dall’art. 4 comma 1 let. g) del D. Lgs. 114/98 quale «una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente»; il centro commerciale deve avere una superficie di vendita, risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, superiore a 2.500 m2.

L’autorizzazione ha validità permanente, fino a quando non intervengano modifiche riguardo la titolarità dell’autorizzazione o le caratteristiche dell’attività commerciale alla quale è riferita.

L’apertura al pubblico dell’esercizio/degli esercizi autorizzato/i deve avere luogo entro i termini previsti dall’art. 5 della L.R. 28/99 e s.m.i. (2 anni dalla data del rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori due anni), pena la revoca dell’autorizzazione.

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio» e s.m.i.

D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» e s.m.i.

Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo»

D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive»

L.R. 12 novembre 1999, n. 28 «Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» e s.m.i.

Allegato A alla D.C.R. 29/10/1999, n. 563-13414, come modificato dalla D.C.R. 23/12/2003, n. 347-42514, come modificato dalla D.C.R. 24/03/2006, n. 59-10831, come modificato dalla D.C.R. 20/11/2012, n. 191-43016 «Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» - cosiddetti “Indirizzi e criteri regionali”

D.G.R. n. 43- 29533 del 1 marzo 2000, così come modificata dalla D.G.R. n. 100- 13283 del 3 agosto 2004 – Modifiche ed integrazioni dell’allegato A. e dalla D.G.R. n. 66-13719 del 29 marzo 2010 «Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita»

Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”

Deliberazione del Consiglio Comunale 29/04/2019, n. 18 «Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita»

Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile del Servizio

Maria Luisa Mazza

Responsabile del procedimento

Istruttore amministrativo Giffoni Adelaide

E-mail adelaide.giffoni@comune.mondovi.cn.it

Tel. 0174/559931

comune.mondovi@postecert.it

al predetto responsabile è possibile rivolgersi nei seguenti orari: martedì dalle 08,30 alle 12,30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00.

Modalità di avvio, modulistica e allegati

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), utilizzando la seguente modulistica reperibile nella sezione "Modulistica e richiesta online" - consultabile al seguente link:

La domanda deve essere corredata dalla documentazione elencata nell’art. 5 della D.G.R. 1 marzo 2000, n. 43-29533 (Allegato 1), anch’essa da trasmettere per via telematica tramite il portale SUAP.

Nel caso di centro commerciale, la domanda può essere presentata da un soggetto promotore, in conformità al disposto dell’art. 4 comma 2 dell’Allegato A alla D.G.R. 01/03/2000, n. 43-29533 e s.m.i.

Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

Attraverso il portale SUAP, sezione “Consultazione on line”

Richiesta tramite e-mail al responsabile del procedimento

Termini di conclusione del procedimento

30 giorni dalla data di deliberazione della conferenza di servizi regionale, che deve aver luogo entro 90 giorni dalla data di convocazione.

La conferenza di servizi regionale deve essere convocata entro 60 giorni dall’eventuale avvenuto completamento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento regionale e deve svolgersi entro 60 giorni dalla sua convocazione.

Sono fatte salve le ipotesi di sospensione o interruzione dei termini disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 2 e 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

In caso di silenzio dell’amministrazione decorso il termine anzi citato, l’autorizzazione si intende rilasciata, ai sensi dell’art. 20 L. 7 agosto 1990, n. 241.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Contro il provvedimento finale di rigetto della domanda è possibile esperire, alternativamente:

- ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi delle disposizioni del codice del processo amministrativo (cpa), di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

Decorso il termine di conclusione del procedimento sopra specificato, contro il silenzio dell’amministrazione l’interessato può chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del cpa; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

Servizio on Line

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

Sulla domanda e sull’autorizzazione devono essere apposte n. 2 marche da bollo del valore corrente (€ 16,00).

Per la presentazione telematica, l’interessato deve indicare sulla domanda, nell’apposito spazio, il codice identificativo della marca da bollo utilizzata, provvedendo ad annullarla ed a conservarla nel fascicolo; per quanto concerne la marca da bollo da apporre sull’autorizzazione, dovrà essere comunicato al SUAP, su richiesta dello stesso, il relativo codice identificativo, che verrà annotato sul titolo abilitativo; la marca da bollo dovrà essere quindi annullata e conservata dal richiedente nel fascicolo.

Il rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo, computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. Le modalità di calcolo e di pagamento dell’onere sono definite con provvedimento della Giunta Regionale.

Non sono dovuti diritti d’istruttoria SUAP.

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento sopra indicato, l’interessato può rivolgersi al Segretario Generale del Comune di Mondovì perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Allegati

Ultimo aggiornamento

Giovedi 02 Maggio 2024