Esercizio dell'attività di acconciatore come definita dalla normativa sotto elencata.
La nuova apertura, il subingresso ed il trasferimento della sede di esercizio di detta attività è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e non sono subordinata al rispetto di distanze minime o di parametri numerici prestabiliti e all'obbligo di chiusura infrasettimanale.
Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
Regolamento comunale per l’esercizio delle attività di acconciatore ed estetista R-AE001
Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria
Sportello Unico Attività Produttive
Responsabile del procedimento
Istruttore direttivo Grossardi Danila
E-mail danila.grossardi@comune.mondovi.cn.it
Tel. 0174/559932
comune.mondovi@postecert.it
al predetto responsabile è possibile rivolgersi nei seguenti orari: martedì dalle 08,30 alle 12,30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00.
Modalità di avvio, modulistica e allegati
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Elenco documentazione da allegare alla SCIA
1
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Dichiarazione del direttore tecnico (imprese non artigiane)
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2
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PLANIMETRIA in scala 1:100 con destinazione d'uso dei locali e indicazione delle postazioni di lavoro, timbrata e firmata dal titolare
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3
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SINTETICA RELAZIONE riportante quanto segue:
a) elencazione di tutte le attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche utilizzate all’atto della presentazione della presente segnalazione;
b) descrizione delle modalità di disinfezione degli utensili all’atto della presentazione della presente segnalazione
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4
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Copia attestato qualificazione professionale di estetista o acconciatore
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5
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Copia atto pubblico o scrittura privata autenticata di cessione/affitto dell’azienda (solo in caso di subingresso)
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6
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Copia documento d’identità del dichiarante in corso di validità
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7
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Copia documento d’identità del direttore tecnico in corso di validità
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8
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Copia permesso/carta di soggiorno in corso di validità (per cittadini stranieri extraUE)
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Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato
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Termini di conclusione del procedimento
L’attività può essere iniziata immediatamente, una volta presentata la SCIA al SUAP, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L. 241/1990.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il Comune, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
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Servizio on Line
Sportello Unico per le Attività Produttive
Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione
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Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia