RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PROFESSIONALI NEL SETTORE AGRICOLO

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
20 Giugno 2020

Il Comune esercita le funzioni amministrative riguardanti il riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura, anche previa verifica delle risultanze del registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il riconoscimento avviene mediante il rilascio di specifica attestazione; nel caso di accertamento funzionale al rilascio di titoli abilitativi edilizi in aree agricole, il procedimento ha luogo d’ufficio senza necessità di presentazione di apposita istanza da parte dell’interessato.

Codice Civile art. 2135

Legge 22 novembre 1954, n. 1136, Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti

Legge 26 ottobre 1957, n. 1047, Estensione dell’assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Legge 9 gennaio 1963, n. 9, Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri

D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38

D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38

Legge Regionale 12 ottobre 1978, n. 63, Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste

Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 17, Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca

Deliberazione Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 30-13213, Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 – Approvazione delle modalità di attuazione

Deliberazione Giunta Regionale 28 novembre 2005, n. 107-1659, Approvazione della Guida all'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria - Istruzioni per l'applicazione delle normative connesse al D.Lgs. n. 99/2004 e al D.Lgs. n. 101/2005

Art. 25 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35.

Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile del Servizio

Maria Luisa Mazza

Responsabile del procedimento

Istruttore direttivo Greco Paolo
E-mail paolo.greco@comune.mondovi.cn.it
Tel. 0174/559933

comune.mondovi@postecert.it

al predetto responsabile è possibile rivolgersi nei seguenti orari: martedì dalle 08,30 alle 12,30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00.

Modalità di avvio, modulistica e allegati

Nel caso in cui l’accertamento del possesso della qualifica sia richiesto per la realizzazione di interventi edilizi in aree agricole, il procedimento ha luogo d’ufficio in esito ad apposita richiesta interna formulata dal Dipartimento Tecnico – area gestione del territorio nell’ambito del procedimento amministrativo di rilascio del permesso di costruire; in tal caso occorre unicamente compilare la scheda aziendale di cui al modello M-AE001, allegandola alla documentazione da produrre a corredo della domanda di rilascio del permesso di costruire.

 Sia nel caso predetto, sia quando l’accertamento del possesso della qualifica sia richiesto per altri utilizzi (es. registrazione atti, agevolazioni PPC, ecc.), occorre presentare:

Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

Attraverso il portale SUAP, sezione “Consultazione on line”

Richiesta tramite e-mail al responsabile del procedimento

 

Termini di conclusione del procedimento

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla richiesta effettuata d’ufficio dal Dipartimento Tecnico comunale in seguito ad una domanda di rilascio del permesso di costruire.

Sono fatte salve le ipotesi di sospensione o interruzione dei termini disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 2 e 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i..

L’attestazione ha validità di sei mesi dalla data del rilascio, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 445/2000.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

In caso di silenzio dell’amministrazione decorso il termine sopra citato, l’interessato può rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo (vedi oltre) ovvero agire in via giurisdizionale chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

Contro il provvedimento finale di rigetto della domanda è possibile esperire, alternativamente:

  • ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  • ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi delle disposizioni del codice del processo amministrativo (cpa), di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

Servizio on Line

Sportello Unico per le Attività Produttive

Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

Nessun onere è richiesto nel caso di accertamento d’ufficio nell’ambito del procedimento di rilascio del permesso di costruire.

Nel caso in cui il riconoscimento dei requisiti sia richiesto per la formazione di atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati, non è dovuta l’imposta di bollo sulla domanda né sull’attestazione (art. 21 allegato B D.P.R. 642/1972 e s.m.i.).

In caso richiesta finalizzata ad altri usi, sulla domanda e sull’attestazione devono essere apposte n. 2 marche da bollo del valore corrente (€ 16,00).

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento sopra indicato, l’interessato può rivolgersi al Segretario Generale del Comune di Mondovì perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 02 Maggio 2024