VENDITA DIRETTA AL DETTAGLIO ESERCITATA DA IMPRENDITORI AGRICOLI

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
20 Giugno 2020

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, compresi i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

L’attività può avere luogo nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità ed a condizione che l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente non sia superiore a 160.000,00 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società; in difetto la vendita soggiace alla disciplina del commercio al dettaglio di cui al D. Lgs. 114/1998 e s.m.i.

La vendita può essere svolta:

  1. in forma itinerante o mediante commercio elettronico: in tal caso deve essere presentata apposita comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione;
  2. non in forma itinerante su aree pubbliche (mercati o posteggi isolati, zone di sosta prolungata) o in locali aperti al pubblico: in tal caso deve essere presentata apposita comunicazione al Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e della normativa regionale attuativa;
  3. su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali: in tal caso non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

 

Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 21.03.2012

Disciplinare del Mercato agroalimentare di Piazza Ellero, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 284 del 15/10/2009 e s.m.i.

 

Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Sportello Unico Attività Produttive

 

Responsabile del procedimento

Istruttore Amministrativo Giffoni Adelaide
E-mail adelaide.giffoni@comune.mondovi.cn.it
Tel. 0174/559931

comune.mondovi@postecert.it

al predetto responsabile è possibile rivolgersi nei seguenti orari: martedì dalle 08,30 alle 12,30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00.

 

Modalità di avvio, modulistica e allegati

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Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

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Termini di conclusione del procedimento

L’attività può essere iniziata immediatamente, una volta presentata la SCIA al SUAP, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L. 241/1990.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti normativi per l’avvio dell’attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

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Servizio on Line

Sportello Unico per le Attività Produttive

Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

La vendita di prodotti agricoli su aree pubbliche (mercati settimanali e itinerante) è subordinata al pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) nella misura stabilita dal regolamento vigente e dalle deliberazioni attuative adottate dalla Giunta comunale.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 02 Maggio 2024