SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLI PRIVATI

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
13 Agosto 2020

L'apertura e il trasferimento di sede di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci di circolo privato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al Comune competente per territorio.

L'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle disposizioni statali in materia di somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati.

I locali devono essere conformi alle disposizioni di cui al D.M. 564/92 (sorvegliabilità dei locali), a quelle di pubblica sicurezza di cui al Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza ed alle norme in materia di prevenzione incendi e rispondere alle vigenti norme e disposizioni igienico-sanitarie.

I circoli privati/associazioni affiliati devono trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 148, commi 3, 5 e 8 del TUIR, approvato con D.P.R. 917/86 ed essere in possesso del certificato di affiliazione ad un Ente, con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno.

I circoli privati/associazioni non affiliati devono trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 148, commi 3, 5 e 8 e dall’art. 149 del TUIR, approvato con D.P.R. 917/86.

L’attività può essere iniziata immediatamente, una volta presentata la SCIA al Comune, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L. 241/1990.

Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Sportello Unico Attività Produttive

 

Responsabile del procedimento

Istruttore direttivo Grossardi Danila
E-mail danila.grossardi@comune.mondovi.cn.it
Tel. 0174/559932

comune.mondovi@postecert.it

al predetto responsabile è possibile rivolgersi nei seguenti orari: martedì dalle 08,30 alle 12,30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00.

Modalità di avvio, modulistica e allegati

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L’attività può essere iniziata immediatamente, una volta presentata la SCIA al SUAP, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L. 241/1990.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti normativi per l’avvio dell’attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.

Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

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Termini di conclusione del procedimento

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Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

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Servizio on Line

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Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

IBAN per Pagamenti Informatici

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

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Ultimo aggiornamento

Giovedi 02 Maggio 2024