Nel caso di irreperibilità dei soggetti legittimati a rendere la dichiarazione di assenso alla cremazione, è possibile procedere alla cremazione dei resti mortali, previamente estumulati o esumati, dopo che sia decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di uno specifico avviso all’Albo pretorio on line del comune.
Decorso il periodo di trenta giorni senza che siano pervenute dichiarazioni di assenso/diniego relativamente alla cremazione dei resti mortali, l’ufficiale dello stato civile del comune ove gli stessi erano inumati/tumulati, provvede al rilascio della relativa autorizzazione.
Le ceneri derivanti dalla cremazione, previa autorizzazione del medesimo Comune, potranno - conformemente alla normativa ivi vigente - essere tumulate o inumate.
Per resti mortali devono intendersi le salme quando siano decorsi dieci anni dalla inumazione o vent’anni dalla tumulazione.
Riferimenti normativi utili
Artt. 74 – 77 Codice Civile;
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e s.m.i.;
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile” e s.m.i.;
Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e s.m.i.;
Art. 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179” e s.m.i.;
Legge Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri” e s.m.i.;
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 5 ottobre 1994 e s.m.i.
Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria
Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è l’ufficiale dello stato civile di volta in volta assegnatario della pratica.
E-mail: info@comune.mondovi.cn.it - PEC: comune.mondovi@postecert.it
Tel.: 0174/559233
Modalità di avvio, modulistica e allegati
Il soggetto competente all’espletamento della procedura di affissione all’Albo pretorio on line del comune e al successivo eventuale rilascio del provvedimento di autorizzazione alla cremazione dei resti mortali è l’ufficiale di stato civile del comune ove tali resti saranno esumati o estumulati.
Per avviare la procedura occorre presentare all’ufficiale dello stato civile competente il modulo di “Istanza avvio procedura cremazione resti mortali esumati/estumulati” (Mod. M-SC024). Nel caso, decorsi trenta giorni dall’avvenuta affissione, sia necessario procedere alla cremazione, occorre presentare anche l’“Istanza cremazione resti mortali a seguito di avviso pubblico” (Mod. M-SC025).
Entrambi i moduli, reperibili sul sito istituzionale dell’ente o presso l’Ufficio di Stato Civile – Sportello Unico Polivalente – C.so Statuto 15 – 12084 Mondovì (CN), devono essere debitamente compilati e sottoscritti. L’istanza di avvio della procedura di avviso pubblico va presentata dal proprietario o detentore a qualunque titolo del loculo/cripta/area/edicola ove occorre procedere all’esumazione/estumulazione, mentre l’eventuale istanza di cremazione va formulata dal titolare dell’Impresa di Onoranze Funebri all’uopo incaricata.
L’eventuale autorizzazione alla cremazione si configura quale atto avente natura amministrativa e, pertanto, è soggetta, al pari delle istanze sopra citate, all’imposta di bollo.
Modalità di ottenimento di informazioni sui procedimenti in corso da parte dei soggetti interessati
Richiesta telefonica o tramite e-mail al responsabile del procedimento.
Termini di conclusione del procedimento
Acquisita la documentazione necessaria, l’ufficiale di stato civile - responsabile del procedimento – provvede tempestivamente alla redazione dell’avviso e, decorsi trenta giorni dall’affissione all’Albo pretorio on line, senza che siano pervenute dichiarazioni di assenso/diniego relativamente alla cremazione dei resti mortali, a rilasciare eventuale autorizzazione alla cremazione.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
In caso di silenzio dell’amministrazione, l’interessato può rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo (vedi oltre) ovvero agire in via giurisdizionale chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Servizio on line
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Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione
Il procedimento prevede, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Allegato A – Tariffa), l’applicazione di una marca da bollo del valore di euro 16,00 sull’istanza di avvio procedura e di ulteriori due marche da bollo del valore di euro 16,00 nel caso si debba procedere a cremazione.
Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia
Nel caso di mancata conclusione del procedimento, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese perché concluda il procedimento attraverso la struttura competente.