RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NASCITURO

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
18 Novembre 2022

Si tratta di procedimento volto al riconoscimento di un figlio concepito al di fuori del matrimonio mediante un’apposita dichiarazione da rendersi innanzi all’ufficiale di stato civile anteriormente alla nascita.

Il riconoscimento di figlio nascituro può essere reso:

  • contestualmente da entrambi i genitori;
  • dalla sola madre;
  • dal padre, ma solo dopo il riconoscimento della madre e previo consenso della stessa.

Al fine del riconoscimento non devono sussistere tra i genitori vincoli di parentela o di affinità che ostino al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del Codice Civile.

RIFERIMENTI NORMATIVI UTILI

Artt. 250 “Riconoscimento”, 251 “Autorizzazione al riconoscimento” e 254 “Forma del riconoscimento” del Codice Civile;

Legge 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile” e s.m.i.;

D.M. 5 aprile 2002 “Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l’informatizzazione degli archivi dello stato civile” e s.m.i.;

D.M. 27 febbraio 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici” e s.m.i.;

Regolamento dello Stato Civile: guida all’applicazione. Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile – Edizione 2014.

UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è l’ufficiale dello stato civile di volta in volta assegnatario della pratica.

E-mail: info@comune.mondovi.cn.it - PEC: comune.mondovi@postecert.it .

Tel.: 0174/559913 - 233 – Fax: 0174/559232.

MODALITA’ DI AVVIO, MODULISTICA E ALLEGATI

L’ufficiale dello stato civile competente a ricevere la dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro è quello di qualsiasi comune del territorio italiano.

Per avviare la procedura occorre presentare all’ufficiale dello stato civile il modulo di “Riconoscimento di figlio nascituro. Dichiarazione di volontà” (M-SC023), reperibile sul sito istituzionale dell’ente o presso l’Ufficio di Stato Civile – Sportello Unico Polivalente  – C.so Statuto 15 – 12084 Mondovì (CN), debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla copia dei relativi documenti di identità.

Tale modulo potrà essere presentato di persona ovvero trasmesso ai seguenti recapiti:

  • fax 0174/559232
  • mail  comune.mondovi@postecert.it

Documenti necessari:

  • certificazione medica attestante lo stato di gravidanza. Si precisa che tale certificato dovrà sempre essere esibito in originale.

Modalità di ottenimento di informazioni sui procedimenti in corso da parte dei soggetti interessati

Richiesta telefonica o tramite e-mail al responsabile del procedimento.

TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Ricevuta la dichiarazione volta al riconoscimento del figlio nascituro ed acquisita la documentazione occorrente (modulo “Riconoscimento di figlio nascituro. Dichiarazione di volontà”, debitamente compilato e sottoscritto, certificato medico attestante lo stato di gravidanza, idonea documentazione comprovante l’assenza di impedimenti al riconoscimento e l’eventuale consenso della madre), l’ufficiale di stato civile provvede immediatamente all’iscrizione nel registro “Degli atti di nascita” della citata dichiarazione.

Ricevuta tale dichiarazione, l’ufficiale di stato civile rilascia agli interessati copia della dichiarazione medesima affinché la stessa possa essere esibita al momento della dichiarazione di nascita.

STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

In caso di silenzio dell’amministrazione, gli interessati possono rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo (vedi oltre) ovvero agire in via giurisdizionale chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

SERVIZIO ON LINE

Non vi sono al momento servizi on line legati a questo procedimento.

ONERI E PAGAMENTI, MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE

Non sono previsti costi per l'espletamenteo della pratica.

SOGGETTO A CUI È ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

Nel caso di mancata conclusione del procedimento, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese perché concluda il procedimento attraverso la struttura competente.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 02 Maggio 2024