Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima dell’entrata in vigore dell’articolo 36 del DPR n. 396/2000 (ovvero prima del 30 marzo 2001), un nome composto da più elementi, separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile ove è iscritto l’atto di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante, o all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici di stato civile e di anagrafe.
La scelta non consente di invertire l’ordine nel quale i nomi sono stati attribuiti originariamente, è unica e definitiva e comporta l’annotazione del provvedimento sia sull’atto di nascita che sugli atti di stato civile correlati, oltre alla conseguente variazione anagrafica.
RIFERIMENTI NORMATIVI UTILI
Art. 36 D.P.R. n. 396/2000 Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile
Circolare MIACEL (Ministero dell'Interno) 26 marzo 2001 n°2
UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è l’ufficiale dello stato civile di volta in volta assegnatario della pratica.
E-mail: info@comune.mondovi.cn.it - PEC: comune.mondovi@postecert.it
Tel.: 0174/559913 - 233 – Fax: 0174/559232
MODALITA’ DI AVVIO, MODULISTICA E ALLEGATI
La richiesta può essere avviata presso il Comune di Mondovì quando risulti che l’atto di nascita del richiedente è ivi iscritto. Per avviare la procedura occorre presentare, anche mediante trasmissione via fax (0174.559.232) o posta elettronica (comune.mondovi@postecert.it), all’ufficiale dello stato civile il modulo M-SC002-rev2 di “Richiesta ex art. 36 D.P.R. 396/2000”, reperibile sul sito istituzionale dell’ente o presso l’ufficio di stato civile – Sportello Unico Polivalente – C.so Statuto 15 – 12084 Mondovì (CN), debitamente compilato e sottoscritto, unitamente a copia di documento di identità.
MODALITA’ DI OTTENIMENTO DI INFORMAZIONI SUI PROCEDIMENTI IN CORSO DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI
Richiesta telefonica o tramite e-mail al responsabile del procedimento.
TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
In caso di silenzio dell’amministrazione, l’interessato può rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo (vedi oltre) ovvero agire in via giurisdizionale chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
SERVIZIO ON LINE
Non vi sono al momento servizi on line legati a questo procedimento.
ONERI E PAGAMENTI, MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE
Non sono previsti costi per l’espletamento della pratica.
SOGGETTO A CUI È ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA
Nel caso di mancata conclusione del procedimento, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese perché concluda il procedimento attraverso la struttura competente.