Si richiama l’attenzione degli operatori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere nonché dei titolari di locazioni turistiche presenti sul territorio comunale sulle corrette modalità di identificazione delle persone ospitate, ribadite dal Ministero dell’Interno.
L’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive possano dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l’identità e che, nelle 24 ore successive all’arrivo – e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore – gli stessi gestori comunichino alla Questura territorialmente competente le generalità delle persone effettivamente alloggiate.
Gli obblighi previsti dal menzionato art. 109 TULPS si applicano anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni.
Il Ministero dell’Interno ha affermato che eventuali procedure di check-in "da remoto" mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di key boxes all’ingresso, non possano ritenersi satisfattive degli adempimenti di cui all’art. 109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive.
Pertanto si conferma l’obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente tramite il portale Alloggiati web.