Assegni di maternità ed ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
03 Luglio 2020

L’art. 74 del Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151 prevede la concessione da parte del Comune,
in relazione alla nascita di un figlio o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione
senza affidamento, di un assegno di maternità di base, alle donne che risultano in possesso di un
reddito non superiore ad un determinato valore ISEE e in presenza degli altri requisiti soggettivi e
reddituali previsti dalla legge e dalla deliberazione della Giunta comunale n. 106 del 08/06/2019.
L’art. 65 della legge 23.12.1998, n. 448 prevede la concessione da parte del Comune di un assegno
a favore dei nuclei familiari composti da cittadini residenti con almeno tre figli di età inferiore a
diciotto anni, in presenza di requisiti oggettivi e reddituali previsti dalla legge e dalla deliberazione
della Giunta comunale n. 106 del 08/06/2019.
Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, art. 74
Legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 65
Deliberazione Giunta comunale n. 106 del 08/06/2019

Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Il Dirigente del Dipartimento Istruzione-Cultura-Sport-Assistenza-Tempo libero.

Responsabile del procedimento

Istruttore amministrativo ufficio socio-assistenza
Al predetto responsabile è possibile rivolgersi per informazioni nei seguenti giorni ed orari:
martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, giovedì e
sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Tel. 0174/559.298
e-mail culturasportassistenza@comune.mondovi.cn.it
 

Modalità di avvio, modulistica e allegati

− Assegno di maternità: presentazione dell’istanza mod. M-AS005 dalla madre allo Sportello
    Unico Polivalente entro 6 mesi dalla nascita del bambino e dell’ingresso del minore nella
    famiglia anagrafica che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
− Assegno per il nucleo familiare: presentazione dell’istanza mod. M-AS006 da uno dei due
    genitori allo Sportello Unico Polivalente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno
    successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.
Entrambe le domande vanno corredate della copia dell’Attestazione ISEE, rilasciata ai sensi della
normativa vigente.

 

Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

E’ possibile ottenere informazioni e chiarimenti presso lo Sportello Unico Polivalente e/o
contattando il responsabile del procedimento, ai recapiti e negli orari sopra indicati.
I moduli di domanda sono scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Mondovì.

Termini di conclusione del procedimento

Trenta giorni dalla data di protocollazione dell’istanza.
Entro lo stesso termine l’istanza è inoltrata all’INPS che provvede al pagamento in unica soluzione dell’assegno di maternità entro 45 gg. dal ricevimento dell’istanza e con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 gg. prima della scadenza del semestre, per l’assegno per il nucleo familiare.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento di diniego, l’interessato può esperire, alternativamente:
- ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni
  dalla data di pubblicazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971,
  n. 1199;
- ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60
  giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, ai sensi delle disposizioni del codice del
   processo amministrativo (cpa), di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

 

Servizio on Line

Non vi sono al momento servizi on line legati a questo procedimento

Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

Nessuno a carico del richiedente (esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.7 del D.M.
452/2000).

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Ai sensi dell’art. 2 comma 9 ter della Legge 241/1990, decorso inutilmente il previsto termine per la
conclusione del procedimento, l’interessato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché,
entro il termine di tre mesi, concluda il procedimento attraverso le proprie strutture interne.
L’art. 111 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi R-HR010 individua
detto titolare nella persona del Segretario Generale del Comune di Mondovì, a cui è possibile
inoltrare la relativa istanza.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 02 Maggio 2024