RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' / INABITABILITA' DI IMMOBILE

Descrizione del Procedimento e riferimenti normativi utili

Data di pubblicazione:
01 Marzo 2019

Il procedimento è diretto ad ottenere l’applicazione della riduzione della base imponibile.

Articoli 5 e 6 Regolamento R-CF018 per l’applicazione dell'imposta municipale propria.

Regolamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive R-AG002

Unità Organizzativa responsabile dell'Istruttoria

Dipartimento Contabilità e Finanze

Responsabile del procedimento

Pecollo Elena - Tel. 0174/559210

e-mail: comune.mondovi@postecert.it

Modalità di avvio, modulistica e allegati

Modello per istanza: M-TR036

L’istanza, unitamente a copia di un documento di identità se la domanda non è sottoscritta in presenza del funzionario addetto, può essere presentata con le modalità di seguito indicate:

-       direttamente allo sportello del cittadino

-       posta ordinaria

-       posta elettronica ordinaria all’indirizzo: imu@comune.mondovi.cn.it

-       Pec all’indirizzo: comune.mondovi@postecert.it

Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell'interessato

Informazioni telefoniche - Tel. 0174/559204

e-mail: imu@comune.mondovi.cn.it

Termini di conclusione del procedimento

L’inserimento della dichiarazione nella banca dati avviene in tempo utile all’invio degli avvisi di pagamento.  

La verifica sulla veridicità delle situazioni dichiarate avviene entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’applicazione della riduzione della base imponibile.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

1) l'interessato può rivolgersi al responsabile del procedimento;

2) l'interessato può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, entro 20 giorni dalla scadenza del termine per l'adozione del provvedimento. Il titolare del potere sostitutivo:

a) conclude il procedimento nel termine di 15 gg 

b) ovvero liquida 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro.                

In caso di inottemperanza del titolare del potere sostitutivo, l'interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo.    

Contro il provvedimento finale (avviso di accertamento emesso entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento inferiore al dovuto)  è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado.

Servizio on Line

Non vi sono al momento servizi on line legati a questo procedimento.

Oneri e pagamenti, modalità di effettuazione

Oneri non previsti.

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Dott.ssa Caviglia Stefania Segretario Comunale

Ultimo aggiornamento

Giovedi 17 Ottobre 2024