Riferimenti normativi utili
Legge 22 dicembre 2017, n.219;
Circolare Ministero dell’Interno Direzione Centrale per i servizi demografici n. 1/2018 del 8/02/2018.
Descrizione
Con Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 – comunemente nota come “legge sul testamento biologico”, sono state introdotte nell’ordinamento italiano “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”.
La legge, nell’intento di tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione dell’individuo, prevede che: “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT- dichiarazioni anticipate di trattamento – esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari” (art. 4).
Cosa sono le D.A.T.
Le D.A.T. sono le disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito all’accettazione o al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.
Ai fini della legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.
Chi può fare le D.A.T.
Qualunque persona maggiorenne, capace di intendere e di volere.
Forma delle D.A.T.
Le D.A.T. possono essere redatte:
- per atto pubblico notarile;
- per scrittura privata autenticata;
- per scrittura privata sempliceconsegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza;
- per scrittura privata consegnata presso le strutture sanitarie che abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale.
Il fiduciario
La legge prevede la possibilità, non l’obbligo, di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente, divenuto incapace, nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto separato, da allegarsi alle D.A.T.
E’ a carico del disponente rilasciare al fiduciario copia delle D.A.T.
Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto che e' comunicato al disponente.
La nomina del fiduciario può essere revocata dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
Nel caso in cui le D.A.T. non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le stesse mantengono efficacia in merito alle volontà espresse del disponente. In caso di necessità, il Giudice Tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.
Come fare per depositare le D.A.T. presso il Comune di Mondovì
Il cittadino maggiorenne, residente nel Comune di Mondovì che intende depositare le proprie D.A.T. deve:
- presentarsi personalmente presso lo Sportello Unico Polivalente munito di un valido documento di identità;
- consegnare all’ufficiale di stato civile l’originale delle proprie D.A.T. in plico sigillato. Il plico dovrà contenere, oltre alle D.A.T., copia fotostatica di un valido documento d’identità proprio e del fiduciario, se designato;
- compilare e sottoscrivere in presenza dell’ufficiale di stato civile al momento della consegna delle D.A.T. la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà con la quale il disponente dichiara di aver depositato il plico sigillato contenente le D.A.T. e, (in via facoltativa), di aver designato un fiduciario indicandone le generalità.
Al disponente viene rilasciata ricevutadell’avvenuto deposito delle D.A.T.
Le D.A.T. vengono registrate e conservate a cura dell’Ufficio di Stato Civile.
La registrazione delle D.A.T. può essere revocata dal disponente in qualunque momento, mediante ritiro del plico sigillato.
Il disponente può modificare le proprie D.A.T. in qualunque momento mediante ritiro del plico sigillato precedentemente consegnato e provvedendo eventualmente al deposito di nuove D.A.T.
Le D.A.T. costituiscono atto personalissimo.
L’ufficiale di Stato Civile, pertanto, non partecipa alla redazione delle D.A.T., non presta assistenza, né è tenuto a dare informazioni circa la redazione della stessa, né è a conoscenza di quanto dichiarato nelle D.A.T., dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna con particolare riguardo all’identità e alla residenza del disponente, e a riceverla.
Le D.A.T. sono esenti da qualsiasi tipo di imposta (di registro, di bollo), tassa o diritto.
Le modalità secondo le quali le D.A.T. possono/devono essere fornite alle strutture sanitarie interessate verranno indicate solo a seguito dell’emanazione del Decreto del Ministro della salute così come previsto dall’art.1,comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 –legge di bilancio 2018.