La Giunta Comunale nella seduta del 3 maggio 2024 ha stabilito di disciplinare nel modo che segue l’utilizzo delle aree pubbliche e dei locali di proprietà comunale per conferenze e dibattiti, al fine del regolare e ordinato svolgimento della campagna elettorale:
1. PIAZZE PUBBLICHE PER COMIZI E RIUNIONI ELETTORALI
A seguito di richiesta presentata, previa protocollazione ed assegnazione all’ufficio elettorale, ferme restando le norme sulle riunioni elettorali previste dall’art. 7 della Legge 130/1975, sono destinate per i comizi elettorali, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative richieste, parti delle seguenti aree pubbliche:
- Piazza Maggiore – fatta eccezione per gli orari di svolgimento del mercato del venerdì;
- Piazza Ellero – limitatamente all’area disponibile, non rientrante nei cantieri edili, fatta inoltre eccezione degli orari di svolgimento dei mercati settimanali del martedì e del sabato e del mercatino dall’Antiquariato, previsto, quest’ultimo, per domenica 26 maggio 2024;
- Piazza C. Battisti - limitatamente all’area disponibile non rientrante nei cantieri edili e nei dehor dei pubblici esercizi
- Piazza XXIX Aprile;
- Piazza S. Maria Maggiore – solo parte soprana;
- Parco Europa, area anfiteatro;
- Piazza della Repubblica
Si precisa che la scelta della piazza e la successiva concessione saranno garantite secondo l’ordine cronologico di protocollazione delle relative istanze.
2. SALE E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE
In attuazione dell’art. 19 della Legge 515/1993, la Sala Conferenze “Luigi Scimè” ed il Teatro “Baretti”, a seguito di richiesta scritta presentata, previa protocollazione ed assegnazione al Dipartimento Cultura, sono concessi, a fronte della corresponsione delle tariffe ordinariamente previste per l’utilizzo di tali locali, ai rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici presenti nella competizione elettorale, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste e compatibilmente con altre prenotazioni alla stessa data già accettate.
Si precisa che per il periodo della campagna elettorale, in attuazione delle indicazioni del Ministero dell’Interno, non si applica la previsione di gratuità delle sale di cui all’art. 97 comma 3 del Regolamento del consiglio comunale (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28/09/2001 e s.m.i.).
Gli uffici incaricati, determinato l’utilizzo delle sale, provvedono per la diretta ed immediata trasmissione di copia delle istanze ricevute alla Questura, al Comando Stazione Carabinieri ed al Comando di Polizia Locale.
3. OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO CON BANCHETTI/GAZEBO PER PROPAGANDA E DISTRIBUZIONE MATERIALE ELETTORALE.
Le richieste di occupazione suolo pubblico con banchetti/gazebo per la propaganda e la distribuzione di materiale elettorale e simili sono, previa protocollazione, assegnate al Comando Polizia Locale per il rilascio del titolo autorizzativo, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e compatibilmente con le manifestazioni in programma.
Le aree pubbliche da destinare a tali occupazioni sono così individuate:
- ZONA 1: Piazza Maggiore, area pedonale eccetto eventuali occupazioni per eventi/manifestazioni;
- ZONA 2: Corso Statuto, area pedonale zona ex bagni pubblici;
- ZONA 3: Piazza Monteregale – solo nelle giornate di mercoledì ed in concomitanza degli orari di svolgimento del mercato rionale;
- ZONA 4: Corso Statuto, area fronte civico n. 26;
- ZONA 5: Corso Statuto, area fronte intersezione rotatoria angolo Corso Statuto-Via Marconi;
- ZONA 6: Piazza Ellero, area pedonale antistante il civico 20;
- ZONA 7: Piazza Ellero, area tra le due tettoie mercatali, solo se tecnicamente possibile ed in base ai costituendi cantieri edili di messa in sicurezza/riqualificazione delle due tettoie, solamente nelle giornate di martedì e sabato ed in concomitanza degli orari di svolgimento del mercato rionale o cittadino;
- ZONA 8: Piazza della Repubblica, area pedonale lato monumento;
Il numero, la localizzazione e le dimensioni delle aree disponibili per l’installazione di banchetti e/o gazebo sono indicati sull’apposito elaborato grafico redatto dal Comando Polizia Locale, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale.
Si precisa che l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico con banchetti/gazebo non costituisce autorizzazione a riunioni di propaganda elettorale, disciplinate secondo quanto indicato al punto 1, e non consente l’utilizzo di strumenti di amplificazione della voce o altoparlanti.
4. PROPAGANDA FONICA
La propaganda fonica mediante veicoli mobili è consentita, ai sensi dell’art. 7 della L. 130/75, limitatamente al preannuncio del luogo e dell’ora in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale ed esclusivamente nel giorno della manifestazione e in quello precedente.
La suddetta propaganda fonica potrà avere luogo:
- previa semplice comunicazione, da inoltrare al Comune a mezzo PEC, entro il terzo giorno antecedente a quello di effettuazione, nella quale dovranno essere indicati:
- i giorni e gli orari di svolgimento;
- i comizi e/o le riunioni di propaganda elettorale di riferimento;
- il modello, la targa, il proprietario ed il conducente del veicolo utilizzato;
- il percorso del veicolo;
- il messaggio sonoro diffuso;
- nella seguente fascia oraria: h. 9,00-21,30;
- nel rispetto delle limitazioni di esercizio disposte dall’art. 28 comma 3 let. a), b) e c) del vigente regolamento di polizia urbana, di seguito riportate:
a) gli altoparlanti devono, in ogni caso, essere usati a volume moderato e comunque il loro livello sonoro non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati da apposito decreto ministeriale;
b) è fatto divieto di emissioni sonore nelle vicinanze di ospedali, case di riposo, scuole, luoghi di culto nonché nelle vie del centro urbano di larghezza inferiore a tre metri;
c) i veicoli devono mantenere una velocità adeguata alla necessità del traffico e comunque tale da non recare intralcio al normale scorrimento dello stesso.
E’ altresì consentito, come previsto dalla Circolare n. 1943/V dell’8 aprile 1980, durante le riunioni di propaganda elettorale, autorizzate come indicato al punto 1, l’utilizzo di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la voce dell’oratore, sia per la riproduzione sono di discorsi, motti o inni registrati.
5. PUBBLICITÀ ELETTORALE EFFETTUATA CON MEZZI MOBILI
E’ ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita su mezzi mobili a condizione che gli stessi abbiamo i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale.
La legittimità di tale forma di propaganda elettorale risiede nel fatto che il veicolo sia in movimento, in caso contrario si configurerebbe una forma di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso vietata in luogo pubblico al di fuori degli appositi spazi a ciò destinati.
La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (incluse c.d. Vele) è pertanto vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientrante nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili (art. 6 Legge 212/1956).
La propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili è ammessa nei limiti di cui all’art. 23 del C.d.S. e dell’art 57 del relativo regolamento di esecuzione.
Deve ritenersi ammessa la possibilità di realizzare soste di breve durata (es. soste tecniche) non superiore ad una ora, mentre il rimessaggio deve avvenire obbligatoriamente in luoghi che non consentano la visibilità dall’esterno.
6. AVVERTENZE PARTICOLARI
La presente disciplina sarà applicata a partire da venerdì 10 maggio 2024.
L’ordine cronologico di presentazione delle richieste verrà desunto dalla loro protocollazione, tenuto conto dell’orario di ricezione nella casella PEC, e tutte le istanze andranno presentate unicamente via PEC all’indirizzo comune.mondovi@postecert.it a partire dal 4 maggio 2024.
Non si terrà conto delle richieste pervenute con modalità diversa da quella sopra indicata o presentate in data antecedente al 4 maggio 2024.