L'art. 9 della Legge n. 28/2000 stabilisce che " Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".
Come risulta dalle indicazioni fornite dall'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) e dal CORECOM (Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte) il divieto di svolgere attività di comunicazione, di cui al predetto art. 9, comprende anche il divieto di utilizzo del Logo della Città.
Per l'effetto, si rende noto a tutti i soggetti che abbiano già ottenuto il patrocinio che è fatto divieto di utilizzare il Logo della Città di Mondovì su tutto il materiale di comunicazione in distribuzione nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali (Decreto del Ministero dell'Interno del 10 aprile 2024) e la chiusura delle operazioni di voto (9 giugno 2024).