Con circolare del 24 marzo 2020, la Prefettura di Cuneo ha richiamato l’attenzione sul DPCM del 22 marzo 2020.
In particolare, per quanto riguarda le attività di cui all’art.1, comma 1, lett. d)
“restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa”
il Prefetto ha precisato che l’operatore economico è tenuto a comunicare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.
Le attività che rientrano in questa categoria devono compilare e far pervenire alla Prefettura il Modello 1 allegato a fondo pagina.
Per quanto riguarda le attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. g)
“sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale”
Le attività sono tenute a comunicare preventivamente al Prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione delle attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta qualora si tratti di attività finalizzata ad assicurare l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Le attività che rientrano in questa categoria devono compilare e far pervenire alla Prefettura il Modello 2 allegato a fondo pagina.
In entrambe le prescritte ipotesi spetta al Prefetto una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all’esito della quale potrà disporre la sospensione dell’attività laddove non ravvisi l’effettiva ricorrenza delle condizioni medesime.
Il Decreto non prevede una forma preventiva di autorizzazione da parte del Prefetto, ma, in un’ottica di snellimento e semplificazione delle procedure, legittima la prosecuzione delle attività di cui trattasi sino all’adozione di una eventuale sospensione.
Il medesimo DPCM consente lo svolgimento dell’attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché delle altre attività di rilevanza strategica di rilevanza nazionale previa autorizzazione del Prefetto territorialmente competente. (art.1, comma 1, lett. h).
Le attività che rientrano in questa categoria devono compilare e far pervenire alla Prefettura il Modello 3 allegato a fondo pagina.