Con il DPCM del 22 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale, ad eccezione di quelle individuate nell’apposito allegato (allegato 1 – qui l’elenco completo).
Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del DPCM completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
É fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Le disposizioni del DPCM 22 marzo 2020 sono in vigore a partire dal 23 marzo e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM 11 marzo 2020 e all’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020. I termini di efficacia di entrambi i provvedimenti (fissati al 25 marzo) sono prorogati al aprile 2020.
In allegato il testo completo del DPCM 22 marzo 2020, scaricabile in fomato pdf.