Ordinanza Ministero della Salute 20 marzo 2020

Vietato l'accesso a parchi e giardini pubblici. Non è consentita l'attività ludico ricreativa all'aperto, resta consentita quella motoria individuale nei pressi della propria abitazione.

Data di pubblicazione:
20 Marzo 2020

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza emanata dal Ministro della Salute il 20 marzo 2020 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

  • è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentita l’attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
  • sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri e delle aree di servizio e di rifornimento carburante, ad esclusione di quelli lungo le autostrade, che potranno continuare a vendere prodotti da asporto. Restano aperti quelli negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • nei giorni festivi e prefestivi e in quelli che immediatamente precedono o seguono è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale.

Le misure introdotte dall'ordinanza sono in vigore dal 21 al 25 marzo 2020. 

In allegato l'ordinanza completa. 

Ultimo aggiornamento

Venerdi 31 Marzo 2023