Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza emanata dal Ministro della Salute il 20 marzo 2020 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
- è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentita l’attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri e delle aree di servizio e di rifornimento carburante, ad esclusione di quelli lungo le autostrade, che potranno continuare a vendere prodotti da asporto. Restano aperti quelli negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- nei giorni festivi e prefestivi e in quelli che immediatamente precedono o seguono è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale.
Le misure introdotte dall'ordinanza sono in vigore dal 21 al 25 marzo 2020.
In allegato l'ordinanza completa.