A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 62 del 09/03/2020 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09/03/2020, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19 applicabili su tutto il territorio nazionale”, sono state fornite ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6.
In considerazione del combinato disposto di cui al comma 18 dell’art. 10 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 e dell’art. 1 comma 1 DPCM 09/03/2020, per tutti i soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) residenti aventi sede operativa od esercitanti la propria attività lavorativa nell’intero territorio nazionale , a decorrere dal 10 marzo 2020 e sino al 03 aprile 2020, sono da considerarsi sospesi i termini relativi al pagamento e alla notifica dei verbali:
- Pagamento in misura ridotta dei verbali, compreso quello scontato del 30%;
- Ricorsi al Prefetto o al Giudice di Pace.
In Pratica per effetto di tale sospensione per tutti i verbali già notificati alla data del 10 marzo 2020 restano sospesi fino al 03 aprile 2020:
- Il termine per il pagamento in misura scontata 30%, se non era già trascorso alla data del 10/03/2020;
- Il termine per il pagamento in misura ridotta, se non era già trascorso alla data del 10/03/2020;
- Il termine di esecuzione di adempimenti (es. comunicazioni conducenti, esibizione di documenti ecc.), se non era già trascorso alla data del 10/03/2020;
- Il termine per la presentazione di ricorsi al Prefetto o al Giudice di Pace, se non era già trascorso alla data del 10/03/2020;
- Il termine di notifica dei verbali ai sensi dell’art. 201 Cds è sospeso per tutto il periodo indicato.
I termini ordinari sopraindicati ricominciano a decorrere dal 03 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe.