INTERVENTI ATTI A CONTENERE LA PROCESSIONARIA DEL PINO

Tutti i proprietari, conduttori e gestori di aree verdi e boschive e tutti gli Amministratori di condominio sono tenuti ad effettuare opportune verifiche. Ecco le disposizioni.

Data di pubblicazione:
09 Marzo 2019

Considerato che la processionaria del pino, Traumatocampa pityocampa (Denis & Schiffermuller) Lepidopptera tahametopoeidae, è un lepidottero defogliatore in grado di creare danni alla vegetazione delle diverse piante ospiti, ma nel contempo è assai pericoloso, sia per le persone che per gli animali domestici, a causa dei peli urticanti che, liberati nell’ambiente, possono provocare irritazioni cutanee alle mucose, agli occhi ed alle vie respiratorie;

- le segnalazioni di attacchi di processionaria sono andate intensificandosi a causa del progressivo innalzamento delle temperature medie degli ultimi anni, particolarmente nei mesi invernali;

- nei popolamenti arborei in cui l’insetto minacci seriamente la produzione e la sopravvivenza degli stessi la lotta è obbligatoria ai sensi del D.M. 30 ottobre 2007;

Con ordinanza n. 45 del 9 marzo 2019 il sindaco della Città di Mondovì ordina a tutti proprietari, gestori e conduttori di aree verdi e boschive ed agli amministratori di condominio che abbiano aree verdi private sul territorio comunale:

- di effettuare entro 15 (quindici ) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle rispettive proprietà, in particolare sulle diverse specie di pino, al fine di accertare la presenza di nidi di processionaria e, in caso di riscontro di tale presenza, di intervenire immediatamente per attivare le procedure di distruzione degli stessi nidi ricorrendo a ditte specializzate o, ove competenti, seguendo le procedure indicate dalla Regione Piemonte – Direzione Agricoltura allegate alla presente;

- di eseguire gli interventi sopra descritti nelle ore serali ed in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma delle piante in maniera uniforme;

- il divieto assoluto di depositare rami contenenti nidi di processionaria nei contenitori della raccolta domiciliare degli sfalci e presso l’area ecologica comunale.

L’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento verrà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dell’art. 7 del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 (da € 50,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

 

 

In allegato l’ordinanza completa e le disposizioni della Direzione Agricoltura – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte.

Ultimo aggiornamento

Venerdi 31 Marzo 2023