Con decorrenza dal 1/1/2020, l'applicazione dell'IMU è disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019.
Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7) e relative pertinenze.
Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, si evidenzia che i fabbricati strumentali di attività agricola ed i beni merce delle imprese costruttrici (esenti nel 2019) sono soggetti all’IMU dal 2020 con aliquota pari all’1 per mille (comma 750 art. 1 L. 160/2019). Per i beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita) dal 2022 è prevista l’esenzione IMU.
Rimangono confermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale.
Ai sensi dell'art. 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura del 50%. Limitatamente all'anno 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 743 della Legge n. 234/2021, l'imposta dovuta è ridotta al 37,5%.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 209 del 12/09/2022 depositata il 13/10/2022, ha stabilito che, ai fini IMU, per abitazione principale debba intendersi l'unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile in catasto, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Ai sensi di detta sentenza, nell’ipotesi di coniugi non legalmente separati, ciascun contribuente per avere diritto all'esenzione deve provare di aver stabilito nell’immobile di residenza anche la dimora abituale. Detto requisito dovrà essere dimostrato con documentazione probatoria quale, ad esempio, i consumi delle utenze.
Per quanto riguarda la quantificazione dell'imposta, il comma 761 dell’art. 1 L. 160/2019 ha fornito utili indicazioni circa la determinazione dell’imposta dovuta con riguardo al periodo di possesso, in caso di trasferimento dell’immobile; se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, il giorno di trasferimento si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico; in caso di parità di giorni nel mese, lo stesso è comunque in capo all'acquirente. Si riportano di seguito alcuni esempi:
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 20/5/2020 ha approvato il Regolamento IMU in vigore dal 1/1/2020 recependo la normativa di cui alla citata L. 160/2019. Il Regolamento è stato modificato con deliberazione n. 10 del 31/03/2023 con la quale è stata introdotta l’agevolazione di cui all’articolo 8 bis per le unità immobiliari di categoria catastale D1-D2-D7- D8 relative a nuovi insediamenti produttivi, per le quali non è dovuta imposta per la quota di spettanza del Comune ma solo per la quota riservata allo Stato.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 73 del 22/12/2023 ha approvato le aliquote IMU da applicare per l’anno 2024 riconfermando quelle deliberate per l’anno 2023.
ESENZIONI COVID-19
Il D.L. 104/2020 (convertito con modificazioni nella L. 126/2020) recante: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” prevede all’articolo 78, comma 3 l’esenzione per l’anno 2021 e 2022 dal versamento IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
La L. 30/12/2020 n. 178, art. 1 comma 599 prevede che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all’art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Il D.L. 41/2021 (convertito con modificazioni nella L. 69/2021) recante: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" all’articolo 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata IMU 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto all’art. 1 (commi 1-4). L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Il D.L. 73/2021 (convertito con modificazioni nella L. 106/2021) recante: “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” prevede all’articolo 4-ter l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28/02/2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30/06/2021. L’esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28/02/2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30/09/2021 o fino al 31/12/2021. I soggetti beneficiari hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16/06/2021. Con D.M. 30/09/2021 il Ministero dell’economia e delle finanze ha stabilito le modalità di attuazione del rimborso.
ACCONTO: 17/6/2024 | SALDO: 16/12/2024 |
I contribuenti sono invitati a verificare la sussistenza dei presupposti per beneficiare delle agevolazioni/esenzioni di cui alle sezioni precedenti.
Al fine di agevolare i cittadini monregalesi nell’assolvimento dell’onere relativo al pagamento dell’IMU, il Comune di Mondovì invia, anche per l’anno 2024, i conteggi IMU che riportano la posizione personale del contribuente assoggettata ad imposta così come registrata nelle banche dati del Comune.
In proposito, si ricorda che gli avvisi di pagamento raggiungono la quasi totalità dei contribuenti, ma non sono inviati qualora i dati disponibili non consentano all’ufficio di calcolare correttamente il tributo da versare.
I conteggi per l’anno 2024 sono effettuati ai sensi di quanto previsto dal comma 762 art. 1 della L.160/2019, con applicazione delle aliquote e detrazioni deliberate per detto anno.
Il diritto alle agevolazioni/esenzioni di cui alle sezioni precedenti deve essere comunicato all’ufficio tributi del comune mediante presentazione della dichiarazione IMU nei termini di legge, ossia entro il 30/06 dell’anno successivo a quello per il quale è prevista l’esenzione; tale termine è stato prorogato al 30/06/2023 per le dichiarazioni relative all’anno 2021. La sussistenza dei requisiti per l’esenzione con riferimento a dette unità immobiliari verrà accertata dall’ufficio tributi entro i termini decadenziali. Pertanto, il contribuente dovrà provvedere in autonomia a verificare la debenza dell’acconto e del saldo e provvedere entro i termini di cui sopra, alla presentazione della prevista dichiarazione IMU.
I contribuenti che non riceveranno gli avvisi di pagamento o per i quali le basi imponibili considerate dal Comune per la determinazione dell’IMU anno 2024 risultano diverse dalla situazione di fatto possono:
Il versamento dell’imposta può essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale utilizzando il Modello F24 che verrà inviato, unitamente al conteggio.
Per qualunque chiarimento, il contribuente può rivolgersi al servizio tributi contattabile:
Il contribuente può, inoltre, utilizzare il ''Portale dei Tributi'' on line accessibile dalla home page del sito internet www.comune.mondovi.cn.it, attraverso il quale è possibile accedere ai dati tributari che lo riguardano, consultare le informazioni di proprio interesse risultanti dalle banche dati del Comune, i pagamenti effettuati e, in caso di corrispondenza tra i dati indicati e la situazione di fatto, visualizzare o ristampare le bollette e i modelli di pagamento, seguendo le apposite istruzioni.
L’accesso al portale dal 01/10/2021 per le persone fisiche è possibile unicamente mediante Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e Carta di Identità Elettronica (CIE).
Cespite |
Aliquota per mille |
note |
Abitazioni principali e relative pertinenze: Cat. A1 - A8 – A9 e relative pertinenze | 6,0 | |
Seconde case locate a fini abitativi e relative pertinenze | 9,9 | |
Seconde case e relative pertinenze date in comodato gratuito a fini abitativi, con contratto registrato | 9,9 | |
Abitazioni principali e relative pertinenze, escluse le categorie di lusso (Cat. A1 - A8 - A9), date in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli) con contratto registrato ed alle condizioni di legge | 9,9 | occorre ridurre la base imponibile del 50% |
Seconde case e relative pertinenze locate fini abitativi a canone concordato | 9,0 | l'imposta calcolata con l'aliquota indicata deve essere ridotta del 25% |
Altri fabbricati: Cat. da A1 a A9 e Cat. C2 – C6 – C7 | 10,2 | |
C1 (negozi) - C3 (laboratori artigianali) - D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8-D9 | 8,9 | |
Nuovi insediamenti produttivi cat. D1-D2-D7-D8 di cui all’art.8 bis del regolamento IMU |
7,6 | |
D5 (banche, assicurazioni) | 10,6 | |
D10 non utilizzati come beni strumentali di attività agricola | 10,2 | |
D10 utilizzati come beni strumentali di attività agricola | 1,0 | |
A10 (uffici) | 10,2 | |
B | 10,2 | |
Aree fabbricabili | 10,2 | |
Terreni agricoli non rientranti nel regime di esenzione | 9,9 |
Ultimo aggiornamento
Giovedi 16 Maggio 2024