Informativa TARI

Data di pubblicazione:
21 Settembre 2020

La Legge n. 160 del 27/12/2019 ha abolito, a partire dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che continua pertanto ad essere disciplinata dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 in data 31/05/2022 ha approvato le tariffe TARI da applicare con decorrenza 01/01/2022.

Per l'anno 2022 la TARI è dovuta entro le scadenze di seguito indicate:

- 30/09/2022 (prima rata)

- 30/11/2022 (seconda rata)

- 31/01/2023 (terza rata)

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 31/05/2022 ha approvato modifiche al Regolamento per l'applicazione della TARI, in particolare gli artt. 21 bis e 22 disciplinano la procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano, in tutto o in parte, della facoltà di gestire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Con decorrenza 01/01/2021  la legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30/12/2020, art. 1 comma 48) prevede che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa rifiuti avente natura di tributo o la tariffa rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui rispettivamente,  al comma 639 e al comma 668 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Si ricorda che il sistema tariffario stabilito dal regolamento comunale della TARI prevede il calcolo della quota variabile sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale dei rifiuti attivata sul territorio comunale.

Il Comune definisce annualmente il numero dei conferimenti di rifiuti indifferenziati compresi nella bolletta; i conferimenti eccedenti detta soglia vengono addebitati a consuntivo, nella bolletta dell’anno successivo.

Si raccomanda pertanto di limitare il numero dei conferimenti, assicurandosi di non esporre per la raccolta i sacchetti/mastelli in dotazione per i rifiuti indifferenziati semi vuoti.

 

 

Ultimo aggiornamento

Martedi 18 Ottobre 2022