L'art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini, prevedendo quale principio cardine per l'acquisto della cittadinanza italiana, quello dello “ius sanguinis”.
Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, ha tuttavia modificato i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per i nati all’estero in qualsiasi data, anche prima dell’entrata in vigore del decreto sopra citato, in possesso di altra cittadinanza.
Gli stessi acquistano la cittadinanza italiana in modo automatico solo se:
- uno dei genitori (anche adottivi) è nato in Italia;
- un genitore o adottante cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio);
- uno dei nonni italiani (anche adottivi) è nato in Italia.
Non cambia invece il regime normativo e si applicano i precedenti criteri per:
- i nati nel territorio italiano, anche in possesso di altra cittadinanza;
- i nati sia nel territorio italiano che all’estero, se non possiedono altra cittadinanza.
Tutte le domande di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis depositate entro il 27 marzo 2025 (incluso) presso questo Comune, saranno esaminate e valutate ai sensi della normativa in vigore prima dell’adozione del summenzionato Decreto Legge.
Tutte le domande di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis depositate a partire dal 28 marzo 2025 (incluso) saranno esaminate e valutate ai sensi delle variazioni disposte con il summenzionato Decreto Legge.
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