SPORTELLO CITTADINANZE IURE SANGUINIS

L'art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini, prevedendo quale principio cardine per l'acquisto della cittadinanza italiana, quello dello “ius sanguinis”.

Le   condizioni   richieste   per   tale  riconoscimento  si  basano ,  da  un lato, sulla dimostrazione della discendenza  dal  soggetto  originariamente   investito dello  status  di cittadino  e,  dall'altro, sulla  prova  dell'assenza di  interruzioni  nella trasmissione della cittadinanza  (mancata naturalizzazione straniera   dell'avo dante causa prima della  nascita  del figlio,  assenza  di  dichiarazioni  di  rinuncia alla cittadinanza italiana  da  parte  degli  ulteriori discendenti  prima   della   nascita  della   successiva generazione,  a  dimostrazione  che  la catena di trasmissioni della cittadinanza non sia stata interrotta).

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, ha tuttavia modificato i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per i nati all’estero in qualsiasi data, anche prima dell’entrata in vigore del decreto sopra citato, in possesso di altra cittadinanza.

Gli stessi acquistano la cittadinanza italiana in modo automatico solo se:

- uno dei genitori (anche adottivi) è nato in Italia;

- un genitore o adottante cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio);

- uno dei nonni italiani (anche adottivi) è nato in Italia.

Non cambia invece il regime normativo e si applicano i precedenti criteri per:

- i nati nel territorio italiano, anche in possesso di altra cittadinanza;

- i nati sia nel territorio italiano che all’estero, se non possiedono altra cittadinanza.

Tutte le domande di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis depositate entro il 27 marzo 2025 (incluso) presso questo Comune, saranno esaminate e valutate ai sensi della normativa in vigore prima dell’adozione del summenzionato Decreto Legge.

Tutte le domande di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis depositate a partire dal 28 marzo 2025 (incluso) saranno esaminate e valutate ai sensi delle variazioni disposte con il summenzionato Decreto Legge.

Per i residenti in Italia, l'autorità competente ad effettuare l'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento della cittadinanza cd. “iure sanguinis”, è il Sindaco del Comune di residenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI UTILI

Legge 5 febbraio 1992, n.91 “Nuove norme sulla cittadinanza”

Decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36

Circolare Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - n. K.28.1 dell’8 aprile 1991. 

UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Dipartimento Segreteria Generale - Servizi al Cittadino

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è l’ufficiale dello stato civile di volta in volta assegnatario della pratica.

E-mail: info@comune.mondovi.cn.it - PEC: comune.mondovi@postecert.it

Tel.: 0174/559233 – Fax: 0174/559232

 

MODALITA’ DI AVVIO, MODULISTICA E ALLEGATI  

Il soggetto competente all’accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento della cittadinanza cd. “iure sanguinis” è l’ufficiale di stato civile del comune ove l’interessato risulta residente.

Pertanto, solo dopo aver ottenuto l’iscrizione anagrafica nel Comune di Mondovì, potrà essere avviato il procedimento presentandosi personalmente presso l’ufficio di stato civile, previo appuntamento da fissarsi unicamente mediante apposita piattaforma on line (“Agenda Smart”).

Tale appuntamento potrà essere prenotato esclusivamente da coloro che sono già anagraficamente iscritti nel Comune di Mondovì. Non verrà quindi tenuto conto di appuntamenti fissati con modalità diverse rispetto a quanto sopra indicato, né di quelli riservati da persone non residenti.

Alla data dell’appuntamento dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano di nascita;

- atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente;

- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero;

- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente;

- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione attestante che l’avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;

- certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né il richiedente abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

 Si precisa che:

- la documentazione rilasciata dalle autorità straniere dovrà essere munita di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzata dalle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste da Convenzioni o accordi internazionali;

- è necessario produrre copie integrali, non saranno accettati estratti per riassunto degli atti di stato civile formati all’estero;

- se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un discendente o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui andrà prodotto il certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso;

- nel caso di presenza di nomi, cognomi, date di nascita, età errati o altre inesattezze sugli atti di stato civile, questi andranno rettificati e anche le relative sentenze di rettifica andranno tradotte, legalizzate ed incluse nella documentazione.

Si precisa inoltre che nessun parere/controllo preventivo sarà reso da parte dell’ufficiale di stato civile che provvederà ad effettuare i necessari accertamenti sulla completezza e regolarità della documentazione fornita solo dopo l’avvio del procedimento.

Si evidenzia inoltre che il timbro "Schengen" o la dichiarazione di presenza rendono lo straniero regolarmente soggiornante solamente per i primi tre mesi di soggiorno in Italia; oltre questo termine, il cittadino straniero non è più considerato "regolarmente soggiornante" e dovrà di conseguenza richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno da presentare in copia all’ufficiale di anagrafe.

 

MODALITA’ PER OTTENERE INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO IN CORSO DA PARTE DELL'INTERESSATO

Richiesta telefonica o tramite e-mail al responsabile del procedimento.

 

TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento si conclude nel termine di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza, fatta salva la possibilità di sospensione del termine per l’acquisizione della documentazione necessaria.

 

STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

In caso di silenzio dell’amministrazione, l’interessato può rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo (vedi oltre) ovvero agire in via giurisdizionale chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo; l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

 

ONERI E PAGAMENTI, MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

Il procedimento prevede:

- il versamento di un contributo amministrativo di € 600,00 a mezzo PagoPA, così come disposto con Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 31/01/2025 secondo quando previsto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207; il versamento dovrà essere comprovato dall’interessato contestualmente alla presentazione dell’istanza, allegando alla medesima la ricevuta dell’eseguito pagamento, a pena di improcedibilità della stessa.

- l’applicazione di una marca da bollo del valore di euro 16,00 da apporre sull’istanza ai sensi del  D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (art. 3 Allegato A – Tariffa).

SOGGETTO A CUI E’ ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

Nel caso di mancata conclusione del procedimento, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del Servizio Autonomo Servizi al Cittadino e alle Imprese perché concluda il procedimento attraverso la struttura competente.

 

LA PRENOTAZIONE E’ INDIVIDUALE, PERTANTO DOVRA’ ESSERE PRESO UN APPUNTAMENTO PER OGNI SINGOLA PRATICA.

SI PRECISA CHE LA PRENOTAZIONE VERRA’ CONFERMATA SOLO DOPO AVER VERIFICATO L’EFFETTIVA ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE

Gli appuntamenti possono essere fissati solo nelle date contrassegnate con cerchio verde. Se nel mese corrente non vi fossero più disponibilità, occorre visualizzare i mesi successivi.

N.B.: LA PROCEDURA DI INSERIMENTO DELLA PRENOTAZIONE POTREBBE NON ESSERE ANDATA A BUON FINE SE NELL'IMMEDIATO NON RICEVETE LA MAIL  DI CONFERMA DELL'AVVENUTA PRESA IN CARICO COME "PRENOTAZIONE IN ATTESA".  SUCCESSIVAMENTE RICEVERETE UNA MAIL PER LA CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE O L'EVENTUALE RIFIUTO.  

 


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