Ogni persona acquista, con la nascita, la capacità giuridica che mantiene fino al momento in cui cessa di esistere.
La nascita deve, pertanto, essere registrata presso l’ufficio di stato civile previa comunicazione a quest’ultimo dell’avvenuto evento.
La dichiarazione di nascita deve essere resa entro 10 giorni dal parto all’ufficiale di stato civile del comune di nascita o di residenza dei genitori ovvero, in caso di residenze diverse, del comune di residenza della madre, salvo differente accordo tra i genitori. Decorso il termine di 10 giorni, la denuncia di nascita dovrà essere resa dando specifica motivazione delle ragioni del ritardo che, tuttavia, verrà segnalato al Procuratore della Repubblica.
Al momento della dichiarazione di nascita dovrà essere indicato il nome che verrà assegnato al bambino, da scegliere nel rispetto della normativa vigente. In particolare, risulta vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. Il prenome può contemplare più prenomi, fino ad un massimo di tre, eventualmente separati da virgola sebbene soltanto i prenomi indicati prima della virgola verranno riportati negli estratti e nei certificati. Il bambino assumerà il cognome del padre o del genitore che per primo lo ha riconosciuto. I nomi stranieri attribuiti a bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con l’estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome. Con riferimento ai nati da genitori stranieri, il cognome sarà quello dichiarato al momento della denuncia di nascita in conformità alla normativa del paese di appartenenza.
Ricevuta la dichiarazione, l’ufficiale di stato civile competente provvede alla formazione dell’atto di nascita, redatto nell’apposito registro “Degli atti di nascita”, previamente vidimato dal Prefetto o da un suo delegato, tenuto presso l’ufficio in duplice originale.
Precisamente, l’atto di nascita formato a seguito di dichiarazione resa dai genitori viene iscritto:
- nella parte I serie A, nel caso di dichiarazione di nascita resa entro il termine di 10 giorni dal parto (il giorno dell’evento non viene computato nel calcolo del periodo prescritto);
- nella parte I serie B, nel caso di dichiarazione di nascita resa oltre il termine di legge.
Terminata la redazione dell’atto, l’ufficiale di stato civile provvede ad informare dell’avvenuta nascita l’ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza dei genitori affinché provveda agli adempimenti di competenza tra cui, in primis, l’iscrizione del neonato all’anagrafe della popolazione residente.
Codice Civile, Titolo VII “Della Filiazione”;
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile” e s.m.i.;
Artt. 8 - 12 D.M. 27 febbraio 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”;
D.M. 5 aprile 2002 “Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l’informatizzazione degli archivi dello stato civile”;
Legge 31 maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” e s.m.i.;
Regolamento dello Stato Civile: guida all’applicazione. Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile – Edizione 2012;
Circolare Ministero di Grazia e Giustizia 25 marzo 1988, n. 1/50 “Pluralità dei prenomi”;
Circolare Ministero dell’Interno 1° giugno 2007, n. 27 “Interpretazione degli articoli 34 e 35 del d.P.R. n. 396/2000. Scelta dell’indicazione del nome”.