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Art. 5, D.L. 28 marzo 2014 n. 47, recante “Lotta all’occupazione abusiva di immobili – salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione”
Circolare Ministero dell’Interno n. 14 del 6 agosto 2014 avente ad oggetto: “Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito nella legge 23 maggio 2014 n. 80, recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015”. Modalità di applicazione dell’art. 5, rubricato “Lotta all’occupazione abusiva di immobili – salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione”
Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Come fare
Il procedimento può essere avviato per via telematica con la trasmissione della domanda/dichiarazione e della documentazione necessaria via mail all’indirizzo comune.mondovi@postecert.it
Tale procedura è consentita ad una delle seguenti condizioni, ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale:
che la domanda/dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
che la copia della dichiarazione/domanda recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica agli indirizzi sopra specificati.
Cosa serve
Modulistica compilata
Procedure collegate
Avverso l'eventuale provvedimento di annullamento dell'iscrizione anagrafica illegittimamente formatasi, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Cuneo entro e non oltre 30 giorni dalla data della notifica ovvero, in alternativa, tutela giurisdizionale avanti all’A.G.O. entro gli ordinari termini di prescrizione.
Cosa si ottiene
Variazione anagrafica
Tempi e scadenze
La variazione è immediata.
La dichiarazione è sottoposta ad accertamento; il mancato invio all'interessato della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 entro 45 giorni dalla ricezione della dichiarazione equivale ad accoglimento.
Accedi al servizio
Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.
Condizioni di servizio
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