L'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni di superficie di vendita e di settore merceologico di un esercizio di vicinato (attività di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita non superiore a 250 m2) sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al Comune competente per territorio.
La SCIA deve essere presentata anche in caso di subingresso per trasferimento della proprietà o della gestione dell’azienda/ramo aziendale.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici , servizi.
Per gli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l'edilizia e simili), la superficie di vendita può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che espongono merci ingombranti è calcolata al netto della superficie espositiva, che è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l’area di vendita è da essa separata e distinta da pareti continue.
L’esercizio dell’attività è subordinato al rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa.
Devono inoltre essere rispettati i Criteri comunali adottati ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 114/98 e dell’art. 4 comma 1 della L.R. 28/1999, nonché il regolamento di polizia urbana (in particolare, l’art. 61), le norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie ed in materia di destinazione d’uso.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2019 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita".
Regolamento Comunale di Polizia Urbana, art. 61
Maggiori informazioni sull’avvio dell’attività di commercio di vicinato sono disponibili al seguente link