Accensione anticipata dei riscaldamenti

Alcune precisazioni in merito all'accensione anticipata dei riscaldamenti

Data:

03 ottobre 2025

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Descrizione

Come si è già avuto modo di ricordare, il territorio della Città di Mondovì è geograficamente inserito nella zona climatica E, dove l’accensione ordinaria degli impianti di riscaldamento è ammessa fino ad un massimo di quattordici ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile (sono esclusi dall’osservanza della norma alcuni luoghi specifici come ospedali, cliniche e case di cura, scuole materne e asili nido). L’Amministrazione comunale, tuttavia, ricorda che in base all’articolo 4, comma 3 del D.P.R. numero 74 del 2013 (“Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale"), è comunque possibile l’accensione degli impianti di riscaldamento al di fuori del periodo ordinario in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio (prima, dunque, del 15 ottobre e dopo il 15 aprile) fino ad un massimo di sette ore giornaliere tra le ore 5.00 e le ore 23.00, con un’accensione discrezionale e l’obbligo di non superare i 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e i 20°C per tutti gli altri edifici, con una tolleranza massima per tutti di +2°C.

 

Per l’accensione anticipata dei riscaldamenti privati e industriali, dunque, non è necessaria alcuna autorizzazione comunale. La norma vigente consente l’accensione in totale autonomia, nei limiti delle sette ore giornaliere e con l’obbligo di rispettare le temperature massime previste.

 

Pagina aggiornata il 03/10/2025